Esenzione totale dal
pagamento dell'IPT prevista
dalla normativa nazionale
La legge
prevede l'esenzione dal
pagamento della Imposta
Provinciale di Trascrizione
(IPT) per l'acquisto dei
veicoli destinati alla
mobilità dei cittadini
portatori di handicap o
invalidi. L'esenzione IPT
riguarda le autovetture, gli
autoveicoli per trasporto
promiscuo, gli autoveicoli
per trasporti specifici, le
motocarrozzette, i
motoveicoli per trasporto
promiscuo, i motoveicoli per
trasporti specifici, con
limitazione di cilindrata
fino a 2000 cc per i veicoli
a benzina e fino a 2800 cc
per i veicoli diesel. Il
beneficio fiscale, che si
applica sia ai veicoli
condotti dai disabili sia a
quelli utilizzati per
l'accompagnamento dei
disabili stessi, spetta al
portatore di
handicap/invalido
intestatario del veicolo
oppure alla persona
intestataria del veicolo se
il portatore di
handicap/invalido è
fiscalmente a suo carico,
anche nel caso in cui il
veicolo sia cointestato -
oltre che al disabile, o al
soggetto cui il disabile sia
fiscalmente a carico - anche
ad un altro soggetto.
Il beneficio è
riconosciuto per un solo
veicolo: è possibile
ottenere l'agevolazione per
un secondo veicolo solo se
il primo viene venduto o
cancellato dal Pubblico
Registro Automobilistico.
Sono
previste tre tipologie di
esenzione:
1)
Disabilità con
patologia che comporta
ridotte o impedite capacità
motorie permanenti
Il
disabile
deve essere stato
riconosciuto portatore di
handicap o invalido affetto
da una patologia che
comporta ridotte o impedite
capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei
limiti di cilindrata
previsti, deve essere
necessariamente dotato di
adattamento tecnico o di
cambio automatico risultanti
dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono
riguardare sia le modifiche
ai comandi di guida, sia
solo la carrozzeria o la
sistemazione interna del
veicolo, per mettere il
disabile in condizione di
accedervi. A titolo
esemplificativo,
l'adattamento tecnico può
consistere in pedana
sollevatrice, scivolo a
scomparsa, braccio
sollevatore, paranco (ad
azionamento
meccanico/elettrico/idraulico),
sedile scorrevole-girevole
simultaneamente atto a
facilitare l'insediamento
del disabile nell'abitacolo,
sistema di ancoraggio delle
carrozzelle con annesso
sistema di ritenuta del
disabile (cinture di
sicurezza), sportello
scorrevole. Anche in caso di
altra tipologia di
adattamento l'esenzione è
concessa purché vi sia
sempre un collegamento
funzionale tra l'handicap e
l'adattamento stesso.
La documentazione
da allegare alla domanda di
esenzione è costituita da:
- Copia della carta di
circolazione che riporta
la presenza
dell'adattamento tecnico
o del cambio automatico;
- Copia della
prescrizione di cambio
automatico o fotocopia
della patente che
riporta tale
prescrizione (solo in
caso di veicolo dotato
di cambio automatico);
- Copia dei
certificati, rilasciati
da Commissioni mediche
pubbliche, che
riconoscono:
a)lo stato di handicap
(L.104/92) o di
invalidità,
b)l'affezione da
patologia che comporta
ridotte o impedite
capacità motorie
permanenti;
- Copia della
documentazione o
dichiarazione
sostitutiva di
certificazione che
attesti che il disabile
è fiscalmente a carico
dell'intestatario del
veicolo (solo nel caso
in cui il veicolo non
sia intestato al
portatore di
handicap/invalido.
2)
Disabilità con
patologia o con
pluriamputazioni che
comportano limitazione grave
e permanente della
deambulazione
Il
disabile
deve essere stato
riconosciuto portatore di
handicap o invalido,
in stato di gravità,
affetto da una patologia o
da pluriamputazioni che
comportano una
limitazione grave e
permanente della
deambulazione. Il
veicolo,
sempre nei limiti di
cilindrata previsti,
può non essere dotato di
adattamento tecnico.
La documentazione
da allegare alla domanda di
esenzione è costituita da:
- Copia della carta di
circolazione;
- Copia dei
certificati, rilasciati
da Commissioni mediche
pubbliche, che
riconoscono:
a) lo stato di handicap
o di invalidità,
b) l'affezione da
patologia o da
pluriamputazioni che
comportano una
limitazione grave e
permanente della
deambulazione,
c) la situazione di
accertata gravità,
- Copia della
documentazione o
dichiarazione
sostitutiva di
certificazione che
attesti che il disabile
è fiscalmente a carico
dell'intestatario del
veicolo (solo nel caso
in cui il veicolo non
sia intestato al
portatore di
handicap/invalido).
3)
Disabilità mentale o
psichica
Il
disabile
deve essere stato
riconosciuto portatore di
handicap o invalido,
in stato di gravità,
affetto da una patologia
mentale o psichica, con
riconoscimento delle
indennità di accompagnamento.
Il veicolo,
sempre nei limiti di
cilindrata previsti,
può non essere dotato di
adattamento tecnico.
La documentazione
da allegare alla domanda di
esenzione è costituita da:
- Copia della carta di
circolazione;
- Copia dei
certificati che
riconoscono:
a)lo stato di handicap o
di invalidità,
b)la disabilità di tipo
mentale o psichico,
c)la situazione di
accertata gravità,
d)il riconoscimento
della indennità di
accompagnamento;
- Copia della
documentazione o
dichiarazione
sostitutiva di
certificazione che
attesti che il disabile
è fiscalmente a carico
dell'intestatario del
veicolo (solo nel caso
in cui il veicolo non
sia intestato al
portatore di
handicap/invalido).
inizio
pagina
Ulteriori agevolazioni
sul pagamento dell'IPT
stabilite da singole
Province
La Provincia di
Lucca ha stabilito
la riduzione al 10% dell'IPT
per le iscrizioni e le
vendite a favore di tutti i
portatori di handicap per i
quali il legislatore non ha
previsto l'esenzione.
Le
Province di Arezzo
e Vibo Valentia
hanno previsto la
riduzione rispettivamente al
50% e al 25% della IPT per
le iscrizioni e le vendite a
favore dei portatori di
handicap - o di soggetti di
cui risultino fiscalmente a
carico - non ricompresi
nelle casistiche di
esenzioni statali né nella
riduzione stabilita dalla
medesima Provincia per i cd.
disabili sensoriali (vedi
tabella pubblicata di
seguito), ma comunque
affetti da minorazione ai
sensi dell'art.3 della L.
104/1992.
La
Provincia di Crotone
ha previsto la riduzione al
70% della IPT per le
iscrizioni e le vendite a
favore dei portatori di
handicap - o di soggetti di
cui risultino fiscalmente a
carico - non ricompresi
nelle casistiche di
esenzioni statali, inclusi i
cd. disabili sensoriali
(vedi tabella pubblicata di
seguito), ma comunque
affetti da minorazione ai
sensi dell'art.3 della L.
104/1992. Tale riduzione
d'imposta è prevista solo
per i motocili e per
le autovetture, senza
limitazione per gli atti
soggetti a IVA e con
limitazioni di potenza del
veicolo fino a 100 KW nel
caso di atti non soggetti a
IVA.
Altre
Province, invece, hanno
previsto riduzioni a favore
della categoria dei disabili
sensoriali, secondo il
dettaglio riportato nella
seguente tabella:
|
Sassari, Trento |
Esenzione totale |
|
Foggia |
Riduzione al 75% |
|
Belluno, La Spezia,
Perugia, Terni |
Riduzione al 50% |
|
Asti, Bergamo,
Biella, Brescia, Como,
Cremona, Lecco,
Lodi, Mantova,Massa
Carrara Medio
Campidano, Milano,
Olbia-Tempio,
Padova, Pavia,
Piacenza,Reggio
Calabria,Rieti, Rimini,
Siena, Torino,
Varese, Verbano
Cusio Ossola, Vibo
Valentia |
Riduzione al 25% |
|
Alessandria,
Firenze, Forlì,
Pescara, Udine,
Ravenna |
Riduzione al 20% |
|
Arezzo, Genova,
Imperia, Grosseto,
Pisa, Pordenone,
Potenza, Vicenza,
Savona, Sondrio,
Verona |
Riduzione al 10% |
|
Ancona, Aosta,
Ascoli Piceno,
Cuneo,Frosinone,
Latina, Livorno, Macerata,
Pesaro Urbino,
Pistoia, Vercelli |
Riduzione al 5% |
Le
riduzioni vanno calcolate
sull'intero importo dell'IPT,
comprensivo quindi delle
percentuali di maggiorazione
previste dalle
Amministrazioni Provinciali.
Fa eccezione a tale
principio l'agevolazione
stabilita dalla Provincia di
Pordenone
che ha previsto che la
riduzione IPT debba essere
calcolata sulla c.d. tariffa
base stabilita con
D.M.435/98, quindi sulla
tariffa IPT senza alcuna
percentuale di
maggiorazione.
Le
condizioni per ottenere la
riduzione dell'IPT sono le
stesse previste per
l'esenzione totale, così
come indicate nel precedente
paragrafo (soltanto la
Provincia di La
Spezia ha previsto
la riduzione dell'imposta
per le sole autovetture,
senza alcuna limitazione di
cilindrata, nel caso di atti
soggetti ad IVA, e con
limitazione di potenza del
veicolo fino a 100 KW, nel
caso di atti non soggetti ad
IVA).
Le
Province sopra indicate in
tabella (ad eccezione della
Provincia di Arezzo) hanno
previsto, quale condizione
per godere delle
agevolazioni sul pagamento
dell'IPT, il riconoscimento
dell'indennità di
accompagnamento.
Fanno
eccezione:
Ancona e
Macerata, pur
richiedendo l'indennità di
accompagnamento,
ricomprendono nel beneficio
anche l'indennità speciale
prevista per i ciechi con
residuo inferiore a 1/20 e
l'indennità di comunicazione
prevista per i sordomuti
(rispettivamente, artt. 3 e
4 della L. 508/1998);
Genova e
Savona che
richiedono l'accertamento
dello stato di gravità
(art.3, comma 3, L. n.
104/92);
Aosta, Rimini e
Massa Carrara riconoscono
l'agevolazione ai soggetti
non vedenti o sordomuti
assoluti, così come
individuati dall'art. 1
comma 2 della Legge n.68/92
e dalla circolare
dell'Agenzia delle Entrate
n. 72 del 30/07/2001, purché
sia stata concessa
l'indennità di
accompagnamento.
Alessandria, Arezzo,
Asti, Belluno, Bergamo,
Biella, Chieti, Cremona,
Cuneo, Foggia, Forlì-Cesena,
Grosseto, La Spezia,
Latina, Lecco, Lodi,
Livorno, Olbia-Tempio,
Padova, Pavia, Perugia,
Pesaro Urbino, Pescara,
Pisa, Potenza, Ravenna,
Rieti, Sassari, Siena,
Terni, Torino, Trento,
Varese, Vercelli,
Verona Vibo Valentia e
Vicenza che
riconoscono le agevolazioni
ai soggetti rientranti nei
casi previsti dall'art. 1
comma 2 della L.68/1999 e
dalla
circolare n. 72 del
30/7/2001 (file PDF,
17,2 KB) dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso.
Documentazione:
1) certificato rilasciato da
Commissioni Mediche
Pubbliche che accerta lo
stato di handicap o di
invalidità e la sussistenza
degli ulteriori requisiti
richiesti;
2) copia della
documentazione o
dichiarazione sostitutiva
che attesta che il disabile
è fiscalmente a carico
dell'intestatario del
veicolo (solo nel caso in
cui il veicolo non sia
intestato al portatore di
handicap).
N.B.
E' consigliabile rivolgersi,
per ottenere informazioni di
dettaglio relative a
ciascuna provincia, agli
Uffici Provinciali ACI.
http://www.aci.it/index.php?id=438