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Blocco assunzioni nella PA, il ministero del Welfare: "I disabili sono esclusi"

Nota della Direzione generale Mercato del lavoro: nonostante lo stop deciso alcuni mesi fa, sono possibili nuove assunzioni di chi è inserito in categorie protette se sono necessarie per il rispetto della quota di riserva prevista dalla legge 68/99

ufficio con impiegati al computer

ROMA - Il recente blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione non riguarda quelle riservate alle persone con disabilità perché l'esigenza dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa dei soggetti appartenenti alle categorie protette (legge 68/99) "è prevalente rispetto alla disciplina limitativa delle assunzioni". A chiarirlo, con una nota emessa dalla Direzione generale del mercato del lavoro, è il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali.

Il dicastero del Welfare risponde così ad un quesito posto nel mese di settembre dall'Agenzia Liguria Lavoro, nel quale venivano chiesti chiarimenti sulla possibilità di assumere personale appartenente alle categorie protette dopo l'entrata in vigore del decreto legge 78/2009 del luglio scorso, poi convertito in legge con modificazioni (102/2009). Quel testo, all'art.17, comma 7, dispone il divieto di procedere ad assunzioni di personale sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal comma 3 dello stesso provvedimento.

Nella risposta firmata dal direttore generale ad interim Francesco Verbaro, viene prima precisato che "il divieto assunzionale previsto dall'art. 17 comma 7, riguarda esclusivamente le amministrazioni centrali dello Stato e gli enti pubblici non economici", e viene poi specificato che "le assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette, ai fini esclusivi del rispetto della quota di riserva prevista dall'art. 3 della legge 68/1999, sono da ritenersi escluse dalla disciplina limitativa delle assunzioni". Infatti "l'esigenza di inserimento e di integrazione lavorativa dei soggetti considerati appare prevalente rispetto alla disciplina limitativa delle assunzioni", così come già ricordato dal parere del Dipartimento della Funzione pubblica emesso il 29 settembre 2008. Dunque le assunzioni di persone con disabilità sono possibili se da queste dipende il rispetto della quota di riserva prevista dalla legge 68/99.

"Per completezza - prosegue la nota del Ministero del Lavoro - occorre ricordare che l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, nel disciplinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, prevede al comma 6 il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, per gli enti che non provvedono agli adempimenti individuati dalla medesima disposizione". Si tratta di un testo che disciplina l'organizzazione e la disciplina degli uffici, prevedendo un preciso iter per l'approvazione e le decisioni sull'organico, che devono essere coerenti con la programmazione triennale del fabbisogno di personale (deliberata, per le amministrazioni dello Stato, dal Consiglio dei ministri) e rimandando alle specifiche normative di settore per le amministrazioni che hanno competenze istituzionali in materia di difesa, sicurezza dello Stato e istruzione. "Alla luce di quanto evidenziato - scrive la Direzione generale Mercato del lavoro del dicastero del Welfare - si ritiene che le amministrazioni non possano procedere alle assunzioni del personale in questione nel solo caso in cui trovi applicazione il sopra richiamato art. 6 comma 6 del Dlgs. 165/2001".

In sostanza, la nota del ministero rassicura sulla possibilità di assunzione nella Pubblica Amministrazione, il cui blocco deciso alcuni mesi fa - e che aveva causato allarme e proteste nel mondo delle associazioni delle persone disabili - non si applicherebbe alle persone con disabilità e alle cosiddette categorie protette, almeno in quei casi in cui dall'assunzione in questione dipende, per l'Amministrazione interessata, il rispetto della quota di riserva stabilita dalla legge 68/99. Resta immutata invece l'impossibilità di assunzione nei casi in cui le Amministrazioni non seguano, per la definizione e la decisione al riguardo, l'iter previsto dal Dlgs 165/2001. (ska)

(23 novembre 2009)

Fonte: www.superabile.it

 

il CONTRIBUTO DI Gabriele Filistrucchi

 

 

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