Brunetta agli statali: "certificati solo via
e-email"
• Previste forti sanzioni
Entro
quattro mesi i certificati di assenza per
malattia
dei
lavoratori pubblici dovranno essere
inviati all'amministrazione di competenza solo
per via telematica. E in caso di inosservanza di
questo obbligo, previsto dalla muova
formulazione dell'articolo 55 del decreto
165/2001 (modificato dalla riforma Brunetta), si
profilerą un illecito disciplinare che in caso
di reiterazione «comporta l'applicazione della
sanzione del licenziamento»: č quanto emerge
dalla circolare 1/2010 del dipartimento per la
digitalizzazione e l'innovazione appena
pubblicata secondo la quale per il medico
inadempiente č prevista la decadenza della
convenzione con il servizio sanitario nazionale.
I CRITERI
La certificazione medica deve essere rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato nei casi di malattia
protratta per un periodo superiore a dieci
giorni e «in ogni caso dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare». In tutti i casi la
certificazione č inviata direttamente dal medico
o dalla struttura sanitaria all'Inps che con le
stesse modalitą la invia all'amministrazione di
appartenenza del dipendente pubblico ammalato.
Nei giorni scorsi il ministero della Salute di
concerto con i ministeri del Lavoro e
dell'Economia ha definito le «modalitą tecniche
per la predisposizione e l'invio telematico dei
dati delle certificazioni di malattia al SAC
(sistema di accoglienza centrale). »Per i tre
mesi successivi alla pubblicazione del decreto
(il 19 marzo, ndr)- si legge nella circolare del
dipartimento dell'Innovazione - č riconosciuta
la possibilitą per il medico di procedere al
rilascio cartaceo dei certificati secondo le
modalitą attualmente vigenti«. Per il mese
successivo č previsto un collaudo generale del
sistema. La responsabilitą per mancata
trasmissione telematica dei certificati e
l'eventuale irrogazione delle sanzioni, quindi
si configura solo dopo un periodo di quattro
mesi complessivi e quindi dopo il 19 luglio
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