Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche esclusi dal beneficio per non aver prodotto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietą hanno tempo fino al prossimo 30 aprile per correggere gli errori commessi. I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate
ROMA - Gli enti esclusi dal 5 per mille per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originario non devono produrne una nuova, e dovranno quindi essere ammessi di diritto, se la dichiarazione inviata a suo tempo contiene tutte le indicazioni necessarie, e' firmata ed e' corredata dalla copia del documento del legale rappresentante. E' uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 15/E di oggi, con cui l'Agenzia delle Entrate illustra gli effetti della finestra aperta dall'ultimo decreto milleproroghe (Dl 194/2009) e le modalita' per essere riammessi al beneficio. In particolare, il Dl 194 ha prorogato al 30 aprile 2010 il termine per integrare la documentazione relativa alle domande di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche del 5 per mille per il 2006, 2007 e 2008.
ULTIMA CHANCE AL 30 APRILE
Gli enti del volontariato e le
associazioni sportive
dilettantistiche esclusi dal
beneficio, per gli esercizi
finanziari 2006, 2007 e 2008, per
non aver prodotto la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta',
per averla predisposta in maniera
incompleta o presentata oltre i
termini stabiliti hanno quindi tempo
fino al prossimo 30 aprile per
correggere gli errori commessi o
integrare la documentazione gia'
presentata. Per sanare la propria
posizione, gli enti del volontariato
dovranno rivolgersi alla direzione
regionale delle Entrate competente
per territorio. Le associazioni
sportive dilettantistiche, invece,
faranno capo agli uffici del Coni.
ENTI DEL VOLONTARIATO, ECCO COME
SFRUTTARE LA NUOVA FINESTRA
La dichiarazione sostitutiva, che
attesta il perdurare del possesso
dei requisiti per accedere al
beneficio, dovra' essere firmata
dall'attuale legale rappresentante
dell'ente e inviata tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno
alla direzione regionale
dell'Agenzia competente per
territorio, sulla base del domicilio
fiscale dell'ente.
Il documento di prassi ricorda che alla dichiarazione dovra' essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante dell'ente che sottoscrive. Il soggetto che integra la documentazione per piu' esercizi sara' tenuto a redigere una dichiarazione per ogni anno da regolarizzare, da spedire in plichi separati. Inoltre, la circolare chiarisce che i soggetti precedentemente esclusi dal beneficio per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originariamente previsto non sono tenuti a produrne una nuova - e dovranno, quindi, essere ammessi di diritto - a patto che quella originaria sia completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento del legale rappresentante pro tempore dell'ente firmatario della dichiarazione.
DIREZIONI REGIONALI ALLA PROVA
CENSIMENTO
Spetterą alle direzioni regionali
validare le posizioni degli enti che
hanno inviato le dichiarazioni
sostitutive.
Queste ultime saranno ritenute valide anche se inviate - purche' entro il termine - a una direzione regionale o a un ufficio dell'Agenzia non competente. La riapertura dei termini interessa anche le fondazioni nazionali di carattere culturale ammesse al riparto per gli esercizi 2006, 2007 e 2008. Di conseguenza, diventano valide le dichiarazioni sostitutive prodotte, dalle stesse fondazioni, oltre i termini. La circolare si sofferma infine su alcuni casi particolari come quello della dichiarazione presentata su modello non conforme o assieme a un documento di identita' scaduto.
Il testo della circolare n. 15/E di oggi, che contiene in allegato i modelli da utilizzare per le dichiarazioni sostitutive, e' disponibile sul sito internet dell'Agenzia - www.agenziaentrate.gov.it - all'interno della sezione Circolari e Risoluzioni. Su FiscoOggi.it sara' inoltre pubblicato un articolo sul tema.
(29 marzo 2010)

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