IL RELATORE
All'articolo 10 apportare le
seguenti modificazioni:
al comma 1 aggiungere, in
fine, il seguente periodo:
"Restano esclusi
dall'elevazione della soglia
invalidante di cui al
presente comma i soggetti
affetti dalle minorazioni e
malattie invalidanti per le
quali il Decreto del
Ministero della sanità del 5
febbraio 1992 riconosce una
percentuale d'invalidità in
misura fissa o massima di
fascia, superiore al 74 per
cento di invalidità , anche
se esaminati dopo il 31
maggio 2010.
b) dopo il comma 1
aggiungere i seguenti:
"1-bis.
La lettera b) del comma 2
dell'articolo 1, della legge
21 novembre 1988, n. 508, è
così sostituita:
b) ai cittadini nei cui
confronti sia stata
accertata una inabilità
totale per affezioni fisiche
o psichiche e che si trovino
nella impossibilità
permanente di deambulare
senza l'aiuto di un
accompagnatore, o, non
essendo in grado di compiere
il complesso degli atti
elementari della vita,
abbisognano di una
assistenza continuativa."
1-ter.
L'articolo 3, comma 1, del
decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre
1994, n. 698, è così
sostituito:
"1. La Commissione, entro
tre mesi dalla data di
presentazione dell'istanza
di cui all'articolo 1, comma
1, effettua la visita medica
la cui data deve essere
comunicata all'interessato
e, esclusivamente in via
telematica, all'I.N.P.S.,
secondo le modalità
stabilite dall'ente medesimo
ai sensi dell'articolo 20
del decreto legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito
dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102. In caso di mancato
adempimento, l'I.N.P.S.
effettua la visita medica
entro i successivi 60 giorni
con una propria Commissione
definita a livello
territoriale".
1-quater.
All'articolo 6 del decreto
legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, è
aggiunto il seguente comma:
"3-ter. Laddove le
Commissioni mediche di cui
al comma precedente non
accertino l'invalidità
civile ovvero la situazione
di handicap nei confronti
dei soggetti affetti da
patologie oncologiche entro
il termine di quindici
giorni dalla data di
presentazione della domanda
dell'interessato,
l'accertamento è effettuato
dall'I.N.P.S., con una
propria Commissione definita
a livello territoriale,
entro i quindici giorni
successivi. Gli esiti
dell'accertamento hanno
efficacia immediata per il
godimento dei benefici da
essi derivanti".
c) dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Nell'ambito
dei piani straordinari di
accertamenti di verifica nei
confronti dei titolari di
trattamenti economici di
invalidità civile previsti
dalle vigenti leggi,
l'I.N.P.S. è autorizzato ad
avvalersi delle Commissioni
mediche delle Aziende
sanitarie locali, nella
composizione integrata da un
medico I.N.P.S. quale
componente effettivo ai
sensi dell'articolo 20 del
decreto legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito
dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102."
Conseguentemente
All'art. 8, comma 14, in
fine, è aggiunto il seguente
periodo:
"La destinazione delle
risorse previste dal
presente comma è stabilita
con decreto di natura non
regolamentare del Ministro
dell'istruzione
dell'università e della
ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative.".".
Conseguentemente
all'art. 9, comma 1, in
fine, sono aggiunte le
seguenti parole:
", e dall'art. 8, comma
14.".
Conseguentemente
all'art. 9, comma 23, in
fine, è aggiunto il
seguente periodo: "E' fatto
salvo quanto previsto
dall'art. 8, comma 14.".
Conseguentemente
All'articolo 12, al comma 6,
primo periodo, dopo le
parole "provvede al
monitoraggio" aggiungere le
seguenti: ", sulla base
della data di cessazione del
rapporto di lavoro,"