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COMUNICAZIONE URGENTE!

Cari dirigenti,

invio testo dell’emendamento approvato che crea ulteriori disparità nel riconoscimento dell’invalidità e conseguente erogazione dell’indennità di accompagnamento…

L’ emendamento  certamente salva tutti coloro che hanno un’invalidità tabellare fissa superiore al 74% (quindi anche i SORDI), ma esclude coloro che arrivano all’85% con più patologie inferiori ciascuna al 74%!

Stretta anche sull’Indennità di accompagnamento che verrà concessa solo a chi si trova in stato di immobilità PERMANENTE! (Sic!!)

Appena riusciamo a sentire Pagano presidente Fand (fino a ieri pomeriggio era irreperibile….),vi aggiornerò anche per decidere la nostra partecipazione alla manifestazione del 7 LUGLIO P.V. Più CHE ALTRO PER DARE SOSTEGNO E SOLIDARIETA’ agli altri disabili e loro famiglie, fortemente discriminati da queste disposizioni. Per quanto ci riguarda,noi possiamo stare tranquilli ma… SEMPRE VIGILI perché le sorprese di questo governo non finiscono mai!!

A risentirci, buona giornata,

Ida

IL RELATORE

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni: 

al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Restano esclusi dall'elevazione della soglia invalidante di cui al presente comma i soggetti affetti dalle minorazioni e malattie invalidanti per le quali il Decreto del Ministero della sanità del 5 febbraio 1992 riconosce una percentuale d'invalidità in misura fissa o massima di fascia, superiore al 74 per cento di invalidità , anche se esaminati dopo il 31 maggio 2010.

b)  dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è così sostituita:

b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità permanente di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere il complesso degli atti elementari della vita, abbisognano di una assistenza continuativa."

1-ter. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, è così sostituito:

"1. La Commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 1, effettua la visita medica la cui data deve essere comunicata all'interessato e, esclusivamente in via telematica, all'I.N.P.S., secondo le modalità stabilite dall'ente medesimo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. In caso di mancato adempimento, l'I.N.P.S. effettua la visita medica entro i successivi 60 giorni con una propria Commissione definita a livello territoriale".

1-quater. All'articolo 6 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto il seguente comma:

"3-ter. Laddove le Commissioni mediche di cui al comma precedente non accertino l'invalidità civile ovvero la situazione di handicap nei confronti dei soggetti affetti da patologie oncologiche entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione della domanda dell'interessato, l'accertamento è effettuato dall'I.N.P.S., con una propria Commissione definita a livello territoriale, entro i quindici giorni successivi. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti".

c)  dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'I.N.P.S. è autorizzato ad avvalersi delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico I.N.P.S. quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102."

Conseguentemente

All'art. 8, comma 14,   in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.".".

Conseguentemente

all'art. 9, comma 1,   in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", e dall'art. 8, comma 14.".

Conseguentemente

all'art. 9, comma  23,   in fine, è  aggiunto il  seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14.".

Conseguentemente 

All'articolo 12, al comma 6, primo periodo, dopo le parole "provvede al monitoraggio" aggiungere le seguenti: ", sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,"


 

 
 

 

 

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