E’ dovere di qualsiasi azienda che si presenti a gara pubblica di appalto presentare la dichiarazione in materia di disabili, come sancisce l’art.17 della legge 68 del 1999 sul collocamento mirato delle persone con disabilità. In un articolo di Raffaele Cusmai sul Sole 24 ore la dichiarazione del consiglio di Stato
ROMA - In una gara d'appalto pubblico la presentazione della dichiarazione in materia di lavoro dei disabili (articolo 17 della legge 68/1999) costituisce un dovere dei partecipanti indipendentemente dalla sua specifica menzione nei documenti di gara.
Così hanno deciso i giudici della
quinta sezione del Consiglio di
Stato nella sentenza n. 4028/2009.
Il fatto riguarda una gara d'appalto
di servizi la cui aggiudicazione è
stata contestata perché l'impresa
risultata al primo posto della
graduatoria non aveva presentato nei
documenti a corredo dell'offerta la
dichiarazione circa il rispetto
della disciplina del diritto al
lavoro dei disabili.
Diversamente da quanto argomentato
dai giudici di primo grado, il
collegio ha ritenuto il ricorso
meritevole di accoglimento, aderendo
alla tesi del ricorrente secondo la
quale la dichiarazione in questione,
per l'oggetto cui espressamente si
riferisce, costituirebbe un dovere
dei partecipanti alle pubbliche gare
svincolato dal suo formale richiamo
nella disciplina concorsuale.
La presentazione della dichiarazione
è disposta espressamente dalla
legge, e di conseguenza non può
assumere rilievo la circostanza che
il bando di gara non includa tale
adempimento. In proposito l'articolo
17 della legge 68/1999 dispone che
«le imprese, sia pubbliche sia
private, qualora partecipino a bandi
per appalti pubblici o intrattengano
rapporti convenzionali o di
concessione con pubbliche
amministrazioni, sono tenute a
presentare preventivamente alle
stesse la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere
in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, nonché apposita
certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale
risulti l'ottemperanza alle norme
della presente legge, pena
l'esclusione». Il Consiglio di Stato
ha dunque sottolineato come alla
norma in questione vada attribuito
un chiaro contenuto di ordine
pubblico, la cui applicazione resta
svincolata dall'inserimento o meno
di tale obbligo nelle disposizioni
della lex specialis. Questa deve
pertanto intendersi automaticamente
integrata.
Questa interpretazione consente di
raggiungere l'obiettivo della piena
socializzazione dei disabili,
tutelato dalla legge n. 68/1999,
alla quale va attribuita una
pregnanza normativa che travalica i
più ristretti confini dell'interesse
alla regolarità e alla convenienza
economica delle contrattazioni della
pubblica amministrazione; la sua
inosservanza non può quindi essere
ritenuta sanabile come una mera
irregolarità formale.
Se per un verso la tutela della par
condicio negli appalti pubblici
impone l'assoluto rispetto della lex
specialis, senza possibilità di
disattendere arbitrariamente il
relativo contenuto, per altro verso
non può ammettersi che il rispetto
delle previsioni del bando possa in
qualche modo legittimare
l'inosservanza degli obblighi
previsti da altri, superiori,
dettati positivi. Anche perché, se
così non fosse, basterebbe un bando
lacunoso per eludere precise
disposizioni di legge. (Raffaele
Cusmai - Il Sole 24 Ore)
(23 agosto 2009)
Fonte: www.superabile.it

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