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Corte
Costituzionale, sent. 11 del 23 gennaio 2009, illegittimità
costituzionale art. 9D.L.vo 286/98
Corte
Costituzionale, sentenza n. 11 del 23 gennaio 2009,
l’illegittimità costituzionale dell’art. 88 della legge n.
388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del D.L.vo n. 286/1998. La
Corte Costituzionale, con sentenza n. 11 del 23 gennaio 2009, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 88 della
legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del D.L.vo, nella
parte in cui escludono la pensione di inabilità per gli
stranieri non in possesso
dei requisiti
reddituali necessari per la carta di soggiorno. Il ricorrente –
nella qualità di tutore di un cittadino albanese legalmente
soggiornante in Italia dal 2000, al quale è stato riconosciuto
lo stato di invalidità totale e permanente con necessità di
assistenza continua, in seguito ad un grave incidente stradale
verificatosi nel 2003 – il 19 luglio 2005 aveva presentato
domanda amministrativa per la concessione, in favore
dell'interdetto, della pensione di inabilità e dell'indennità di
accompagnamento. In seguito al rigetto di tale istanza, dovuto
alla mancata titolarità della carta di soggiorno da parte
dell'interessato, egli ha tempestivamente proposto ricorso ai
sensi dell'art. 442 cod. proc. civ. Il Tribunale di Prato, ha
sollevato la presente questione di illegittimità costituzionale
dell’art. 88 della legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del
D.L.vo n. 286/1998, specificando di non poter risolvere il
problema in via interpretativa. Il Tribunale sottolinea che
l'accoglimento della domanda del ricorrente è ostacolato
soltanto dal mancato possesso, da parte dell'interessato, della
carta di soggiorno, data la sussistenza sia del requisito
sanitario, sia della condizione reddituale di cui all'art. 12,
comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
materia di finanza pubblica), e successive modificazioni, sia
della legittima permanenza in Italia in base ad un permesso di
soggiorno. L’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) prevede, infatti, la necessità del possesso della
carta di soggiorno affinché gli stranieri inabili civili possano
fruire della pensione di inabilità e dell'indennità di
accompagnamento. Secondo il Tribunale di Prato, tuttavia tale
normativa impugnata crea una disparità di trattamento tra
stranieri e cittadini riguardo all'attribuzione delle suddette
prestazioni assistenziali, laddove tra cittadini e stranieri
legalmente soggiornanti in Italia vige il principio di
eguaglianza. La Corte Costituzionale riscontra, pertanto, la
violazione, sotto un duplice profilo, dell'art. 3 Cost., sicché
deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 9, comma
1, del d.lgs. n. 286 del 1998 – quest'ultimo come modificato
dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi
sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 3 del 2007 –
nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, possa
essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché
essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già
stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto
del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo.
Fronte: stranieriinitalia.it
il
CONTRIBUTO DI
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