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OGGETTO :
Detrazione per acquisto mobili, elettrodomestici ad
alta
efficienza energetica, apparecchi
televisivi e computer –
Articolo 2 del Decreto Legge 10
febbraio 2009, n. 5
INDICE
1. I SOGGETTI CHE POSSONO
BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE
3
2. GLI INTERVENTI EDILIZI CHE
COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO
PER LA DETRAZIONE
4
3. I BENI AGEVOLABILI
6
4. AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE
7
5. ADEMPIMENTI
7
6. MONITORAGGIO DELL’AGEVOLAZIONE
8
PREMESSA
L’art. 2 del Decreto Legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con
modificazioni dalla Legge 9 aprile
2009, n. 33, nel quadro delle misure antirecessione,
riconosce a coloro che fruiscono
dell’agevolazione prevista in materia di
ristrutturazioni edilizie “
limitatamente
agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio effettuati su singole unità
immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1
luglio 2008, a fronte di spese
sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una
detrazione dall'imposta lorda, fino
a concorrenza del suo ammontare, nella misura
del 20 per cento delle ulteriori
spese documentate, effettuate con le stesse
modalità,
sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino
al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili,
elettrodomestici di classe
energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli
indicati al
secondo periodo, nonché apparecchi
televisivi e computer, finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al primo
periodo e'
cumulabile con la detrazione per la
sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro
combinazione prevista dal comma 353
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, come prorogata dal comma 20
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 24 4.”
La detrazione “da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote
annuali di
pari importo, è calcolata su di un
importo massimo complessivo non superiore a
10.000 euro”.
1. I SOGGETTI CHE POSSONO
BENEFICIARE DELLA
DETRAZIONE
La nuova detrazione, come si evince
dalla formulazione della norma, è
ancorata alla fruizione dell’altro
beneficio fiscale previsto dall’art. 1 Legge 27
dicembre 1997 n. 449 relativamente,
però, ai soli “ …interventi
di recupero del
patrimonio edilizio effettuati su
singole unità immobiliari residenziali iniziati a
partire dal 1 luglio 2008, a fronte
di spese sostenute dalla predetta data… ”
Ciò comporta che il contribuente che
voglia fruire del nuovo beneficio
fiscale, in ossequio a quanto
disposto dal decreto del Ministero delle finanze di
concerto con il Ministro dei Lavori
pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41 e successive
modificazioni, recante il
Regolamento attuativo per poter beneficiare delle
detrazioni per le ristrutturazioni
edilizie, deve aver eseguito tutti gli adempimenti
preliminari necessari alla fruizione
di quest’ultima agevolazione.
In particolare, deve aver inviato,
anche in data anteriore all’1° luglio 2008, al
Centro Operativo di Pescara
l’apposita comunicazione, indicando, nel riquadro
riservato ai “Dati Relativi ai
Lavori di Ristrutturazione”, come data di inizio
lavori
l’1.07.2008 ovvero una data ad essa
posteriore.
Come ulteriore requisito per la
fruizione della detrazione in commento, il
legislatore richiede tuttavia che il
contribuente, dopo l’invio della dovuta
comunicazione di inizio lavori,
abbia effettivamente sostenuto spese di
ristrutturazioni per le quali possa
beneficiare della detrazione del 36 per cento.
2. GLI INTERVENTI EDILIZI CHE
COSTITUISCONO IL
PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE
Nel limitare la fruizione del nuovo
beneficio “…. agli
interventi di recupero
del patrimonio edilizio effettuati
su unità immobiliari residenziali... ”
per i quali si
gode della detrazione prevista dal
richiamato art. 1, il legislatore ha implicitamente
escluso il beneficio
de quo
nei casi in
cui gli interventi di ristrutturazione abbiano ad
oggetto parti comuni degli edifici o
siano relativi alla manutenzione ordinaria di
singole unità immobiliari o, infine,
riguardino la realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali.
Inoltre, in considerazione del
riferimento puntuale del legislatore alla Legge
449 del 1997, l’agevolazione
prevista per l’acquisto dei mobili non potrà essere
fruita nell’ipotesi di acquisto
dell’unità abitativa residenziale dall’impresa
costruttrice che abbia provveduto
alla ristrutturazione dell’immobile.
Pertanto essa è collegata ai soli
interventi, effettuati esclusivamente su unità
immobiliari residenziali, relativi
a:
·
manutenzione
straordinaria,
di cui alla lett. b) dell’art. 31 della
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
·
restauro e di
risanamento conservativo,
di cui alla lett. c) dell’art. 31
della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
·
ristrutturazione
edilizia,
di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5
agosto 1978, n. 457.
La scrivente ha precisato la diversa
portata di ciascuna categoria di intervento
con circolare 24 febbraio 1998, n.
57.
Per completezza, si osserva che il
regime agevolativo previsto per gli
interventi di cui all’art. 1 della
Legge 449/1997 è stato, da ultimo disciplinato
dall’articolo 1, comma 17, della
legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007),
come modificato dall’articolo 2,
comma 15, della legge finanziaria per il 2009
(legge n. 203/2008), che ha disposto
la proroga della detrazione IRPEF nella misura
del 36% delle spese di
ristrutturazione sostenute fino al 31 dicembre 2011
e
comunque per un importo non
superiore a 48.000 euro per ciascuna unità
immobiliare. La detrazione è
ripartita in 10 rate annuali di pari importo (è
prevista la
possibilità di ripartizione in 5 o 3
rate nel caso di contribuenti di età non inferiore,
rispettivamente, a 75 e 80 anni).
3. I BENI AGEVOLABILI
La detrazione in argomento è
relativa alle spese sostenute per l’acquisto di :
o
Mobili;
o
Elettrodomestici
di classe energetica non inferiore ad A+;
o
Apparecchi
televisivi;
o
Computer.
Ai fini della fruizione del
beneficio, la norma richiede che detti beni siano
tutti finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione e che
l’acquisto
sia effettuato dal 7 febbraio al 31
dicembre 2009.
Per espressa previsione normativa,
l’agevolazione in commento non spetta in
caso di acquisto di frigoriferi,
congelatori e loro combinazioni, atteso che per tali
elettrodomestici resta confermata la
detrazione prevista dall’art. 1, comma 353, della
legge n. 296 del 2006, come
prorogata dal comma 20 dell’art. 1 della Legge 24
dicembre 2007 n. 244.
Quest’ultima detrazione, pari al 20
per cento delle spese, documentate e
sostenute entro il 31 dicembre 2010
per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e
delle loro combinazioni con analoghi
apparecchi di classe energetica non inferiore
ad A+, fino ad un valore massimo
della detrazione di 200 euro per ciascun
apparecchio, è, però, cumulabile con
il beneficio introdotto dall’art. 2 del Decreto
Legge 10 febbraio 2009, n. 5.
4. AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE
Il secondo comma dell’art. 2 del
D.L. 5/2009 precisa che “ La
detrazione di
cui al comma 1, da ripartire tra gli
aventi diritto in cinque quote annuali di pari
importo, e' calcolata su di un
importo massimo complessivo non superiore a 10.000
euro .”.
Ne consegue che il predetto importo
massimo detraibile dovrà essere riferito
alla singola unità immobiliare
oggetto di ristrutturazione, prescindendo, pertanto,
dal
numero dei contribuenti che
partecipano alla spesa.
Al contribuente, invece, che esegue
lavori di ristrutturazione su più unità
abitative, e sempreché per ognuna di
esse abbia espletato gli adempimenti richiesti
per fruire del beneficio previsto
dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
diritto al beneficio di cui all’art.
2 del Decreto in commento, dovrà essere
riconosciuto più volte così che
l’importo massimo complessivo non superiore a
10.000 euro dovrà essere riferito a
ciascuna unità abitativa oggetto di
ristrutturazione.
5. ADEMPIMENTI
Il legislatore, poi, nel legare le
due agevolazioni, più volte menzionate,
richiede che anche per l’acquisto
dei beni finalizzati all’arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione il
pagamento avvenga tramite bonifico bancario o
postale
da cui risultino la causale del
versamento, il codice fiscale del soggetto che paga
e il
codice fiscale o numero di partita
Iva del beneficiario del pagamento.
6. MONITORAGGIO DELL’AGEVOLAZIONE
L’ultimo comma dell’art. 2, prevede
che il Ministro per lo Sviluppo
economico effettui il monitoraggio
degli effetti economici derivanti
dall’applicazione dell’agevolazione
in questione sul il settore interessato. A tal fine,
il richiamato Ministero dovrà
promuovere un protocollo di intenti con i soggetti
delle filiere produttive e
distributive dei beni per i quali sono previsti gli
incentivi,
con l’obiettivo di verificare il
mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto
dei
termini di pagamento previsti nei
rapporti interni alle filiere stesse, nonché il
mantenimento delle iniziative
promozionali già assunte per stimolare la domanda e
migliorare l’offerta anche dei
servizi di assistenza e manutenzione.
La norma dispone, inoltre,
l’emanazione da parte dello stesso Ministero di un
decreto che stabilisca le modalità
da attuare per realizzare la vigilanza sul rispetto
degli impegni previsti, anche
tramite periodica audizione delle organizzazioni
datoriali e sindacali.
La disposizione di cui al comma 3,
finalizzata a garantire il mantenimento dei
livelli occupazionali nelle filiere
produttive e distributive, non subordina
all’adozione dei provvedimenti
indicati l’applicazione del beneficio fiscale, il
quale
è comunque applicabile agli acquisti
effettuati a partire dal 7 febbraio 2009 .
Le Direzioni Regionali vigileranno
affinché i principi enunciati nella presente
circolare vengano applicati con
uniformità.
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