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Legge 7 dicembre
2000, n. 383
"Disciplina
delle associazioni di promozione sociale"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1.
(Finalità e
oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il
valore sociale dell’associazionismo liberamente
costituito e delle sue molteplici attività come
espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue
articolazioni territoriali, nella salvaguardia della
sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al
conseguimento di finalità di carattere sociale,
civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in
attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4,
secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta
princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione
dell’associazionismo di promozione sociale e
stabilisce i princìpi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale nonchè i criteri
cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e
gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì,
lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà
associative e di consolidare e rafforzare quelle già
esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al
presente articolo.
Art. 2.
(Associazioni di
promozione sociale)
1. Sono considerate
associazioni di promozione sociale le associazioni
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i
gruppi e i loro coordinamenti o federazioni
costituiti al fine di svolgere attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà
e dignità degli associati.
2. Non sono considerate
associazioni di promozione sociale, ai fini e per
gli effetti della presente legge, i partiti
politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni dei datori di lavoro, le associazioni
professionali e di categoria e tutte le associazioni
che hanno come finalità la tutela esclusiva di
interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì
associazioni di promozione sociale i circoli privati
e le associazioni comunque denominate che dispongono
limitazioni con riferimento alle condizioni
economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in
relazione all’ammissione degli associati o prevedono
il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,
della quota associativa o che, infine, collegano, in
qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla
titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 3.
(Atto
costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di
promozione sociale si costituiscono con atto scritto
nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede
legale. Nello statuto devono essere espressamente
previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto
sociale;
c) l’attribuzione
della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini
di lucro e la previsione che i proventi delle
attività non possono, in nessun caso, essere divisi
fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di
reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore
di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme
sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con la previsione dell’elettività delle
cariche associative. In relazione alla particolare
natura di talune associazioni, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio
nazionale di cui all’articolo 11, può consentire
deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per
l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i
loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di
redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè
le modalità di approvazione degli stessi da parte
degli organi statutari;
i) le modalità di
scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di
devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la
liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art. 4.
(Risorse
economiche)
1. Le associazioni di
promozione sociale traggono le risorse economiche
per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle
loro attività da:
a) quote e contributi degli
associati;
b) eredità,
donazioni e legati;
c) contributi dello
Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno
di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi
dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti
da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria
e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali
degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti
da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a
premi;
i) altre entrate
compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono
tenute per almeno tre anni alla conservazione della
documentazione, con l’indicazione dei soggetti
eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al
comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per
le risorse economiche di cui alla lettera g),
della documentazione relativa alle erogazioni
liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e
alle deduzioni dal reddito imponibile di cui
all’articolo 22.
Art. 5.
(Donazioni ed
eredità)
1. Le associazioni di
promozione sociale prive di personalità giuridica
possono ricevere donazioni e, con beneficio di
inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di
destinare i beni ricevuti e le loro rendite al
conseguimento delle finalità previste dall’atto
costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi
del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai
fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si
applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice
civile.
Art. 6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di
promozione sociale anche non riconosciute sono
rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali,
secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza
legale.
2. Per le obbligazioni assunte
dalle persone che rappresentano l’associazione di
promozione sociale i terzi creditori devono far
valere i loro diritti sul patrimonio
dell’associazione medesima e, solo in via
sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle
persone che hanno agito in nome e per conto
dell’associazione.
Capo II
REGISTRI E
OSSERVATORI
DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale,
regionali e provinciali
Art. 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari
sociali è istituito un registro nazionale al quale
possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della
presente legge, le associazioni di promozione
sociale a carattere nazionale in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro
si provvede con le ordinarie risorse finanziarie,
umane e strumentali del Dipartimento per gli affari
sociali.
2. Per associazioni di
promozione sociale a carattere nazionale si
intendono quelle che svolgono attività in almeno
cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel registro
nazionale delle associazioni a carattere nazionale
comporta il diritto di automatica iscrizione nel
registro medesimo dei relativi livelli di
organizzazione territoriale e dei circoli affiliati,
mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla
iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
rispettivamente, registri su scala regionale e
provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2, che svolgono attività,
rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
Art. 8.
(Disciplina del
procedimento per le
iscrizioni ai registri nazionale, regionali
e provinciali)
1. Il Ministro per la
solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
emana un apposito regolamento che disciplina il
procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di
iscrizione e di cancellazione delle associazioni a
carattere nazionale nel registro nazionale di cui
all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione
dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con
proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
l’istituzione dei registri di cui all’articolo 7,
comma 4, i procedimenti per l’emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni che svolgono attività in ambito
regionale o provinciale nel registro regionale o
provinciale nonchè la periodica revisione dei
registri regionali e provinciali, nel rispetto dei
princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
regioni e le province autonome trasmettono altresì
annualmente copia aggiornata dei registri
all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma
1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma
2 devono prevedere un termine per la conclusione del
procedimento e possono stabilire che, decorso
inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si
intenda assentita.
4. L’iscrizione nei registri è
condizione necessaria per stipulare le convenzioni e
per usufruire dei benefici previsti dalla presente
legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui
al comma 2.
Art. 9.
(Atti soggetti
ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui
all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo,
lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito
territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere
iscritti altresì le modificazioni dell’atto
costitutivo e dello statuto, il trasferimento della
sede, le deliberazioni di scioglimento.
Art. 10.
(Ricorsi avverso
i provvedimenti relativi
alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di
rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di
cancellazione è ammesso ricorso in via
amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a
carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà
sociale, che decide previa acquisizione del parere
vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui
all’articolo 11; nel caso si tratti di associazioni
che operano in ambito regionale o nell’ambito delle
province autonome di Trento e di Bolzano, al
presidente della giunta regionale o provinciale,
previa acquisizione del parere vincolante
dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo
14.
2. Avverso i provvedimenti di
rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di
cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro
sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente, che decide, in camera di
consiglio, nel termine di trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso,
sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile,
entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio
di Stato, il quale decide con le stesse modalità
entro sessanta giorni.
Sezione II
Osservatorio
nazionale e osservatori
regionali dell’associazionismo
Art. 11.
(Istituzione e
composizione dell’Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione
della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio
nazionale dell’associazionismo, di seguito
denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro
per la solidarietà sociale, composto da 26 membri,
di cui 10 rappresentanti delle associazioni a
carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10
rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi
indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al
comma 1 devono essere iscritte nei registri ai
rispettivi livelli.
3. L’Osservatorio elegge un
vicepresidente tra i suoi componenti di espressione
delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce al
massimo otto volte l’anno, dura in carica tre anni
ed i suoi componenti non possono essere nominati per
più di due mandati.
5. Per il funzionamento
dell’Osservatorio è autorizzata la spesa massima di
lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni
annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro
per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, emana un regolamento per
disciplinare le modalità di elezione dei membri
dell’Osservatorio nazionale da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria
connesse al funzionamento dell’Osservatorio si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane
e strumentali del Dipartimento per gli affari
sociali.
Art. 12.
(Funzionamento e
attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi
compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il
Dipartimento per gli affari sociali, adotta un
apposito regolamento entro sessanta giorni
dall’insediamento.
2. Con regolamento, approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono disciplinati le
procedure per la gestione delle risorse assegnate
all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio e
il Dipartimento per gli affari sociali.
3. All’Osservatorio sono
assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari
sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del
registro nazionale;
b) promozione di
studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e
all’estero;
c) pubblicazione di un
rapporto biennale sull’andamento del fenomeno
associativo e sullo stato di attuazione della
normativa europea, nazionale e regionale
sull’associazionismo;
d) sostegno delle
iniziative di formazione e di aggiornamento per lo
svolgimento delle attività associative nonchè di
progetti di informatizzazione e di banche dati nei
settori disciplinati dalla presente legge;
e) pubblicazione di un
bollettino periodico di informazione e promozione di
altre iniziative volte alla diffusione della
conoscenza dell’associazionismo, al fine di
valorizzarne il ruolo di promozione civile e
sociale;
f) approvazione di
progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, dalle
associazioni iscritte nei registri di cui
all’articolo 7 per fare fronte a particolari
emergenze sociali e per favorire l’applicazione di
metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di
scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra
le associazioni di promozione sociale italiane e fra
queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con
cadenza triennale, di una conferenza nazionale
sull’associazionismo, alla quale partecipino i
soggetti istituzionali e le associazioni
interessate;
i) esame dei messaggi
di utilità sociale redatti dalle associazioni
iscritte nei registri di cui all’articolo 7, loro
determinazione e trasmissione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti
l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e
strumentali messe a disposizione dal Dipartimento
per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e
di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 13.
(Fondo per
l’associazionismo)
1. È istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per gli affari sociali, il Fondo per
l’associazionismo, finalizzato a sostenere
finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui
alle lettere d) e f) del comma 3
dell’articolo 12.
2. Per il funzionamento del
Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650
milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e
20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
Art. 14.
(Osservatori
regionali)
1. Le regioni istituiscono
osservatori regionali per l’associazionismo con
funzioni e modalità di funzionamento da stabilire
con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma
2.
2. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo e
dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di
lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni
annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di
cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro
per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 15.
(Collaborazione
dell’ISTAT)
1. L’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) è tenuto a fornire
all’Osservatorio adeguata assistenza per
l’effettuazione di indagini statistiche a livello
nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime
materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire
100 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 16.
(Rapporti con
l’Osservatorio nazionale
per il volontariato)
1. L’Osservatorio svolge la
sua attività in collaborazione con l’Osservatorio
nazionale per il volontariato di cui all’articolo 12
della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di
comune interesse.
2. L’Osservatorio e
l’Osservatorio nazionale per il volontariato sono
convocati in seduta congiunta almeno una volta
all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la
solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa massima di lire 50 milioni annue a
decorrere dal 2000.
Art. 17.
(Partecipazione
alla composizione
del CNEL)
1. L’Osservatorio e
l’Osservatorio nazionale per il volontariato
designano dieci membri del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le
persone indicate dalle associazioni di promozione
sociale e dalle organizzazioni di volontariato
maggiormente rappresentative.
2. L’alinea del comma 1
dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986,
n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro è composto di
esperti, rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato e rappresentanti delle categorie
produttive, in numero di centoventuno, oltre al
presidente, secondo la seguente ripartizione:».
3. All’articolo 2, comma 1, della
citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è
inserito il seguente:
«1-bis) dieci rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato dei quali,
rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio
nazionale dell’associazionismo e cinque designati
dall’Osservatorio nazionale per il volontariato;».
4. All’articolo 4 della citata legge n. 936 del
1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato sono designati ai
sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri».
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di
lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni
annue a decorrere dal 2001.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI
ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli
associati
Art. 18.
(Prestazioni
degli associati)
1. Le associazioni di
promozione sociale si avvalgono prevalentemente
delle attività prestate in forma volontaria, libera
e gratuita dai propri associati per il perseguimento
dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono,
inoltre, in caso di particolare necessità, assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri
associati.
Art. 19.
(Flessibilità
nell’orario di lavoro)
1. Per poter espletare le
attività istituzionali svolte anche in base alle
convenzioni di cui all’articolo 30, i lavoratori che
facciano parte di associazioni iscritte nei registri
di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire
delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o
delle turnazioni previste dai contratti o dagli
accordi collettivi, compatibilmente con
l’organizzazione aziendale.
Sezione II
Disciplina fiscale,
diritti
e altre agevolazioni
Art. 20.
(Prestazioni in
favore dei familiari
degli associati)
1. Le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi rese nei confronti dei
familiari conviventi degli associati sono
equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli
associati.
2. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000,
lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni
a decorrere dal 2002.
Art. 21.
(Imposta sugli
intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione
di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi
corrisposti alle associazioni di promozione sociale
non concorrono alla formazione della base
imponibile, ai fini dell’imposta sugli
intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e
lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 22.
(Erogazioni
liberali)
1. Al testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni
di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera
i-ter) è aggiunta la seguente:
«i-quater) le erogazioni
liberali in denaro, per importo non superiore a 4
milioni di lire, a favore delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri previsti
dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l’ultimo periodo della lettera i-bis)»;
2) al comma 3, relativo alla detrazione
proporzionale, in capo ai singoli soci di società
semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla
società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui
alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed
i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i),
i-bis) e i-quater)»;
b) all’articolo 65, comma 2, relativo
agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini
della determinazione del reddito di impresa, dopo la
lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
«c-octies) le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 3 milioni di
lire o al 2 per cento del reddito di impresa
dichiarato, a favore di associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge»;
c) all’articolo
110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di
imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali,
le parole: «oneri indicati alle lettere a), g),
h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1
dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g),
h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del
comma 1 dell’articolo 13-bis»;
d) all’articolo 113,
comma 2-bis, relativo alle detrazioni di
imposta per oneri sostenuti da società ed enti
commerciali non residenti, le parole: «oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i)
ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
e) all’articolo 114,
comma 1-bis, relativo alle detrazioni di
imposta per oneri sostenuti dagli enti non
commerciali non residenti, le parole: «oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo
13-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i), i-bis) e i-quater) del comma 1
dell’articolo 13-bis».
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000
milioni a decorrere dal 2002.
Art. 23.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono
deliberare riduzioni sui tributi di propria
competenza per le associazioni di promozione
sociale, qualora non si trovino in situazioni di
dissesto ai sensi del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 24.
(Accesso al
credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e
fideiussorie previste dalle norme per le cooperative
e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri
per lo Stato, alle associazioni di promozione
sociale e alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito
delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano
ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di
opere e di servizi di interesse pubblico inerenti
alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle
associazioni di promozione sociale per i
corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni
di beni hanno privilegio generale sui beni mobili
del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis
del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2
sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito
dopo i crediti di cui alla lettera c) del
secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.
Art. 25.
(Messaggi di
utilità sociale)
1. Ai sensi dell’articolo 3
della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del
Consiglio dei ministri trasmette alla società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
i messaggi di utilità sociale ricevuti
dall’Osservatorio.
2. All’articolo 6, primo
comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le
parole: «alle associazioni nazionali del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono
inserite le seguenti: «alle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali,».
Art. 26.
(Diritto
all’informazione ed accesso
ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di
promozione sociale è riconosciuto il diritto di
accesso ai documenti amministrativi di cui
all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1
sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti
quelle attinenti al perseguimento degli scopi
statutari delle associazioni di promozione sociale.
Art. 27.
(Tutela degli
interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di
promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni
giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi
promossi da terzi, a tutela dell’interesse
dell’associazione;
b) ad intervenire
in giudizi civili e penali per il risarcimento dei
danni derivanti dalla lesione di interessi
collettivi concernenti le finalità generali
perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede
di giurisdizione amministrativa per l’annullamento
di atti illegittimi lesivi degli interessi
collettivi relativi alle finalità di cui alla
lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono
legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti
amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
Art. 28.
(Accesso al
Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d’intesa con le
regioni e con le province autonome di Trento e di
Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire
l’accesso delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato ai
finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali, nonchè, in collaborazione con la
Commissione delle Comunità europee, per facilitare
l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i
prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i
finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
Art. 29.
(Norme regionali
e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le
leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo
dell’associazionismo di promozione sociale,
salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di
iniziativa.
Art. 30.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le
province, i comuni e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei
registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento
delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono
contenere disposizioni dirette a garantire
l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere
con continuità le attività stabilite dalle
convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme
di verifica delle prestazioni e di controllo della
loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle
spese.
3. Le associazioni di promozione
sociale che svolgono attività mediante convenzioni
devono assicurare i propri aderenti che prestano
tale attività contro gli infortuni e le malattie
connessi con lo svolgimento dell’attività stessa,
nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per
la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati con polizze
anche numeriche o collettive e sono disciplinati i
relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di
cui al comma 3 è elemento essenziale della
convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dell’ente con il quale viene stipulata la
convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al
presente articolo si applicano alle convenzioni
stipulate o rinnovate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 31.
(Strutture e
autorizzazioni temporanee
per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali,
con le proprie strutture civili e militari, e quelle
regionali, provinciali e comunali possono prevedere
forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni
mobili e immobili per manifestazioni e iniziative
temporanee delle associazioni di promozione sociale
e delle organizzazioni di volontariato previste
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei
princìpi di trasparenza, di pluralismo e di
uguaglianza.
2. Alle associazioni di
promozione sociale, in occasione di particolari
eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere
autorizzazioni temporanee alla somministrazione di
alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri
di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25
agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide
soltanto per il periodo di svolgimento delle
predette manifestazioni e per i locali o gli spazi
cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione
che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al
registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione
sociale sono autorizzate ad esercitare attività
turistiche e ricettive per i propri associati. Per
tali attività le associazioni sono tenute a
stipulare polizze assicurative secondo la normativa
vigente. Possono, inoltre, promuovere e
pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i
mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare
che esse sono riservate ai propri associati.
Art. 32.
(Strutture per
lo svolgimento
delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le
province e i comuni possono concedere in comodato
beni mobili ed immobili di loro proprietà, non
utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni
di promozione sociale e alle organizzazioni di
volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991,
n. 266, per lo svolgimento delle loro attività
istituzionali.
2. All’articolo 1, comma 1,
della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera
b), è inserita la seguente:
«b-bis) ad associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali;».
3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini
di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad
associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale e regionali,». Per gli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma è
autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a
decorrere dall’anno 2000.
4. La sede delle associazioni
di promozione sociale ed i locali nei quali si
svolgono le relative attività sono compatibili con
tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla
destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al
finanziamento di programmi di costruzione, di
recupero, di restauro, di adattamento, di
adeguamento alle norme di sicurezza e di
straordinaria manutenzione di strutture o edifici da
utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la
dotazione delle relative attrezzature e per la loro
gestione, le associazioni di promozione sociale sono
ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o
agevolazioni previste per i privati, in particolare
per quanto attiene all’accesso al credito agevolato.
Capo IV
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
Art. 33.
(Copertura
finanziaria)
1. All’onere derivante
dall’attuazione della presente legge, valutato nella
misura di lire 10.000 milioni per l’anno 2000, di
lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962
milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario
2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762
milioni per l’anno 2001 e lire 67.762 milioni a
decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo
al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e quanto a lire 8.200
milioni per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a
decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo
al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Fonte:
www.camera.it |