E’
diventata legge ed è entrata in vigore il 1
gennaioLa Legge Finanziaria (legge
191/2009 ) e la Legge di Bilancio (legge
192/2009), dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, entrano in vigore, rispettivamente,
il primo e il 14 gennaio 2010.
Contestualmente, diventa operativa nel nostro
Paese la riforma del bilancio pubblico (legge
n.196 del 31 dicembre 2009). Con questa riforma,
la finanziaria verrà sostituita dalla legge di
stabilità. Grazie alla ripartizione della spesa
per programmi d’ora in poi, si saprà con
certezza la spesa effettiva sostenuta per
singola voce ad esempio: istruzione, difesa,
protezione civile etc. Nella legge di riforma è
stato introdotto anche un meccanismo più
rigoroso per il controllo degli incrementi di
spesa.
Avvalendoci della competenza de Il Sole
24 ore vi presentiamo alcune delle voci
più interessanti di questa Finanziaria. Lo
speciale completo può essere consultato
cliccando qui .
Blocco delle assunzioni nella Pubblica
amministrazione (articolo 2
commi da 196 a 200)
Novità in materia di blocco delle
assunzioni del personale delle pubbliche
amministrazioni. Possibilità, per il triennio
2010-2012, che i corpi di polizia e il corpo
nazionale dei vigili del fuoco possano
procedere, secondo specifiche modalità, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato,
nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari
a quella relativa al personale cessato nel corso
nell'anno precedente, nonché per un numero di
unità non superiore a quelle cessate nell'anno
precedente. Autorizzata la spesa di 115 milioni
di euro per l'anno 2010, 344 milioni per l'anno
2011 e di 600 milioni a decorrere dall'anno
2012. Oneri a valere sul Fondo per esigenze
urgenti e indifferibili del ministero
dell'Economia nonché, per una quota, a decorrere
dall'anno 2012 (529 milioni), a valere sulla
tabella A relativa al ministero dell'Interno.
Enti locali, riduzione del contributo
(articolo 2, commi da 173 a 178)
Riduzione del contributo ordinario di base agli
enti locali per gli anni 2010, 2011 e 2012 in
misura pari, rispettivamente, a 1, 5 e 7 milioni
di euro per le province e a 12, 86 e 118 milioni
per i comuni. La riduzione, proporzionale alla
popolazione residente, riguarda gli enti per i
quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo
dei consigli; essa è effettuata con decreto del
ministro dell'Interno. In relazione alla
riduzione del contributo ordinario agli enti
locali, è disposta una riduzione del 20% del
numero dei consiglieri comunali. Viene
determinato il numero massimo degli assessori
comunali e provinciali, in misura pari,
rispettivamente a un quarto dei consiglieri
comunali e a un quinto degli assessori
provinciali. A differenza dell'emendamento
2.1375 che era formulato in termini facoltativi,
ora si obbliga i comuni a sopprimere una serie
di organismi (difensore civico, circoscrizioni
di decentramento, direttore generale e consorzi
di funzioni tra enti locali). Nell'ambito di
questa disposizione prescrittiva è prevista la
possibilità di delega da parte del sindaco, nei
comuni con più di 3mila abitanti, dell'esercizio
delle proprie funzioni a non più di due
consiglieri, in alternativa alla nomina di
assessori. Prevista la cessazione del
finanziamento statale alle comunità montane.
Nelle more dell'attuazione della legge-delega
sul federalismo fiscale, il 30% delle risorse in
precedenza destinate alle comunità montane è
assegnato ai comuni montani (in cui almeno il
75% del territorio si trovi al di sopra dei 600
metri sopra livello del mare). Le riduzioni di
spesa confluiscono nel fondo, istituito
dall'articolo 7-quinquies del Dl. 5/2009, per
interventi urgenti e indifferibili del ministero
dell'Economia.
Frodi per invalidità civile (articolo 2,
comma 149)
Ulteriore programma di accertamento, da
parte dell'Inps delle frodi per invalidità
civile: previste 100mila verifiche in più.
Meno tasse a famiglie e pensionati a
basso reddito (articolo 1, comma 4)
Si chiarisce espressamente che le
maggiori disponibilità di finanza pubblica che
si dovessero realizzate nel 2010 rispetto alle
previsioni contenute nel Dpef 2010-2013, sono
destinate, al fine di fronteggiare la
diminuzione domanda interna, alla riduzione
della pressione fiscale nei confronti delle
famiglie con figli e dei percettori di reddito
medio-basso, con priorità per i lavoratori
dipendenti e i pensionati. Si tratta, va detto,
di una sorta di "clausola di salvaguardia",
presente, da anni, nella manovra di bilancio,
che, finora, però, non ha mai alleggerito le
imposte.
Patto per la salute (articolo 2, commi
da 56 a 94)
Norme attuative del Patto per la salute per il
triennio 2010-2012, in funzione del rispetto
degli obblighi comunitari e per garantire la
realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica. Incremento di 584 milioni per il 2010
e 419 milioni per il 2011 rispetto al livello di
finanziamento determinato dalla legislazione
previgente, mentre per l'anno 2012, per il quale
non esisteva una precedente previsione di
finanziamento, si prevede un incremento del 2,8%
rispetto al livello di finanziamento individuato
per il 2011. Lo Stato si impegna ad assicurare
anche con provvedimenti legislativi successivi
l'intero importo delle risorse aggiuntive
previste nell'Intesa Stato-regioni.
Rideterminata l'annuale disciplina delle
anticipazioni di tesoreria per il finanziamento
della spesa sanitaria corrente. Alle regioni
sono infatti accreditate mensilmente le somme
provenienti dal gettito dei tributi che
concorrono al finanziamento della spesa
sanitaria. La quota perequativa finanziata
dall'Iva è invece corrisposta in via definitiva
soltanto dopo la determinazione del Cipe e
previa intesa sulla sua ripartizione espressa
dalla Conferenza Stato-Regioni. Nelle more, il
fabbisogno determinato dalla spesa sanitaria
corrente è sostenuto dalle anticipazioni di
tesoreria corrisposte a ciascuna regione in
proporzione alla pre-determinazione provvisoria
delle somme ad esse spettanti. La disciplina
disposta per il triennio 2010-2012 assume come
parametro di riferimento delle anticipazioni le
maggiori somme stabilite dal comma precedente
(57) in attuazione di quanto convenuto con le
regioni nel nuovo Patto per la salute. La
percentuale ordinaria delle anticipazioni è
confermata al 97% delle somme spettanti ed è
determinata al 98% per le regioni virtuose
(adempienti rispetto alle misure di contenimento
e razionalizzazione della spesa previste dalla
normativa vigente). Per queste ultime è lasciata
facoltà al ministero di aumentare ulteriormente
quella percentuale «compatibilmente con gli
obblighi di finanza pubblica». Confermate le
disposizioni che, nelle more dell'intesa
espressa dalla Conferenza, riferiscono
l'anticipazione al valore della quota spettante
a ciascuna regione in base all'assegnazione del
secondo anno antecedente quello di riferimento e
le disposizioni che autorizzano il tesoro alle
compensazioni derivanti dalla mobilità sanitaria
fra regioni e alla mobilità sanitaria
internazionale. Aumenta di un miliardo, da 23 a
24 miliardi, l'importo per il programma
pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia (articolo 20 della
legge 67/1988), fermo restando che la
sottoscrizione degli Accordi di programma è
subordinata all'effettiva disponibilità delle
somme in bilancio. Le risorse per investimenti
nel settore sanitario possono essere utilizzate
dalle regioni per migliorare le procedure
contabili sottostanti ai bilanci delle aziende
sanitarie. In relazione alla spesa per il
personale del Servizio sanitario nazionale viene
ridefinita la disciplina sui vincoli alla spesa
per il personale degli enti del Ssn, disponendo
che tali enti dovranno adottare le misure
necessarie a garantire che la spesa per il
personale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e
2012 sia ridotta dell'1,4% rispetto a quella del
2004. L'aggregato di spesa è definito in modo
ampio e sono previste particolari modalità di
calcolo escludendo dal computo alcune voci
specificamente definite. Previsti alcuni
adempimenti per il conseguimento degli obiettivi
di contenimento della spesa sanitaria da parte
degli enti del Ssn, comprendendo in tale ambito
anche le azioni riguardanti i processi di
riorganizzazione e la razionalizzazione e l'efficientamento
della rete ospedaliera, i seguenti adempimenti:
la verifica del raggiungimento, per gli anni
2010, 2011 e 2012, degli obiettivi stabiliti è
affidata al Tavolo di verifica degli adempimenti
previsto dall'intesa 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le Regioni. Per il triennio
2010-2012, per l'applicazione delle misure
sancite in tema di concorsi e assunzione di
personale dai commi 10-13 del decreto legge
78/2009, i vincoli finanziari previsti per le
amministrazioni interessate, si devono riferire,
per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
alle misure di contenimento della spesa
introdotte con i commi 61, 62 e 63. I commi da
65 a 81 recano la disciplina per le regioni che
non garantiscono l'equilibrio economico
sanitario. In particolare sono previsto
automatismi ulteriori, rispetto a quelli
fiscali, in caso di disavanzo sanitario non
coperto dalla regione. Viene definito il livello
dello squilibrio economico regionale rispetto al
finanziamento ordinario e alle maggiori entrate
proprie sanitarie, pari –-o superiore - al 5%,
ancorché coperto dalla regione o inferiore al 5%
qualora la regione non sia in grado di farvi
fronte, che comporta la presentazione di un
Piano di rientro dai disavanzi sanitari, di
durata triennale. I commi da 68 a 72 regolano le
nuove procedure per la predisposizione e
l'approvazione del Piano di rientro da parte
delle regioni. In caso di valutazione positiva
del Piano esso è approvato dal Consiglio dei
ministri e immediatamente esecutivo (comma 69),
mentre in caso di mancata presentazione o
riscontro negativo sullo stesso il Consiglio dei
ministri nomina il presidente della regione
quale commissario ad acta per la predisposizione
del Piano nei successivi trenta giorni e per la
sua attuazione. La nomina del Commissario ad
acta comporta l'automatica adozione di misure
restrittive e sanzionatorie nei confronti della
Regione (sospensione dei trasferimenti erariali
a carattere non obbligatorio, decadenza dei
direttori generali, amministrativi e sanitari).
In via generale la periodicità della verifica
dell'attuazione del piano avviene con
periodicità trimestrale ed annuale. La Regione
ha l'obbligo di rimuovere eventuali
provvedimenti, anche normativi, che risultino di
ostacolo all'attuazione del Piano.
L'approvazione del Piano e la sua attuazione
consentono l'accesso al maggior finanziamento
dell'esercizio in cui si è verificata
l'inadempienza e di quelli interessati dal piano
stesso. I commi da 73 a 75 disciplinano i casi
di inadempienza regionale rispetto
all'attuazione del Piano, o del presidente della
regione quale commissario ad acta per la
predisposizione o attuazione del Piano,
prevedendo da parte dello Stato l'adozione di
tutti gli atti necessari nell'esercizio del
potere sostitutivo, compresa la possibilità di
nominare uno o più commissari ad acta con
esperienza nella gestione sanitaria. In caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi del
Piano, riscontrato in sede di verifica annuale,
con conseguente formazione di un disavanzo
sanitario, vengono altresì previste misure
specifiche tra le quali l'incremento automatico
delle aliquote fiscali regionali (comma 76). La
nuova disciplina viene estesa anche alle regioni
che al momento dell'approvazione della legge
abbiano già avviato le procedure relative al
Piano di rientro. Viene inoltre dettata una
disciplina transitoria per le regioni già
sottoposte ai Piani di rientro e già
commissariate. Sospensione per 12 mesi delle
azioni esecutive nei confronti delle aziende
sanitarie delle regioni sottoposte ai Piani di
rientro. Alle regioni interessate dai Piani è
consentito utilizzare le risorse Fas a copertura
dei debiti pregressi. Alle regioni sottoposte ai
Piani per l'esercizio finanziario 2009 è
consentita l'applicazione degli automatismi
fiscali. I commi da 82 a 87 recano la disciplina
per le regioni che risultano non adempienti
rispetto ad adempimenti diversi dall'equilibrio
economico nel settore sanitario. Prevista la
predisposizione di un Piano e la sottoscrizione
di un Accordo fra la regione e lo Stato al fine
di recuperare le inadempienze. La sottoscrizione
e attuazione dell'Accordo costituiscono
condizione per l'accesso al maggior
finanziamento da parte dello Stato. Vengono
previste verifiche periodiche dell'attuazione
del Piano e stabilite norme transitorie per le
regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere
l'Accordo entro il 31 dicembre 2009. Prevista
un'anticipazione di liquidità - pari a 1.000
milioni di euro – da parte dello Stato alle
regioni con Piani di rientro per l'estinzione
dei debiti pregressi fino al 2005. Il rimborso
dell'anticipazione comprensiva degli interessi
deve avvenire in un periodo non superiore a
trenta anni. Con riguardo alle disposizioni di
riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti -
dirette, in particolare, a recuperare a favore
del Servizio sanitario nazionale il valore degli
extra sconti riguardante i farmaci equivalenti
avvenuti nel corso del 2008 - di cui
all'articolo 13 del decreto legge 39/2009, viene
chiarito che il riferimento operato ai farmaci
non coperti da brevetto attiene soltanto al
brevetto sul "principio attivo". Proroga di un
anno del termine per l'adozione dei
provvedimenti regionali diretti a prevedere la
cessazione degli accreditamenti provvisori delle
strutture private. Proroga al 31 dicembre 2011
del termine per rilascio della carta nazionale
dei servizi e delle altre carte elettroniche ad
essa conformi, anche ai titolari di carta
d'identità elettronica. Incrementato di 400
milioni per l'anno 2010 il fondo per le non
autosufficienze. A decorrere dall'anno 2010, le
risorse per i diritti soggettivi, contemplati da
specifiche disposizioni legislative, sono
finanziate in appositi capitoli di spese
obbligatorie, iscritti nello stato di previsione
del ministero del lavoro, anziché nel Fondo
nazionale per le politiche sociali, riducendo,
conseguentemente, lo stanziamento del Fondo
nazionale per le politiche sociali, a seguito
del trasferimento delle relative risorse ai
pertinenti capitoli.
Più soldi per pensioni sociali e di
invalidità (articolo 2, commi da 1 a 3)
Rimborso a Poste italiane per le
riduzioni tariffarie all'editoria (articolo 2,
comma 53-ter).
Consente, in relazione al mancato pagamento
dell'annualità 2009, la rimodulazione delle rate
annuali con le quali il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri effettua il rimborso
a Poste italiane Spa delle somme corrispondenti
alle riduzioni tariffarie praticate da Poste
Italiane Spa agli editori per la spedizione dei
prodotti editoriali. Conseguentemente le somme
versate all'entrata del bilancio e riassegnabili
nell'anno 2009, non ancora riassegnate alla data
di entrata in vigore della norma in esame, sono
acquisite per l'importo di 45 milioni di euro.
L'entrata in vigore della norma è fissata alla
data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale
della legge Finanziaria.
Rimborso ai comuni delle minori entrate
Ici (articolo 2, commi 117 e 118)
Intervento in tema di rimborso ai
comuni delle minori entrate derivanti dall'Ici a
seguito dell'esenzione dall'imposta dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale,
disposta a decorrere dal 2008 dal decreto legge
93/2008. Prevista l'integrazione dello
stanziamento originariamente previsto
dall'articolo 1, comma 4, del Dl 93/2008 ai fini
del rimborso ai comuni delle minori entrate Ici,
di ulteriori 156 milioni di euro per il 2008 e
760 milioni di euro a decorrere dal 2009.
Soppressa la disposizione che prevedeva che in
sede di Conferenza Stato-Città e autonomie
locali fossero stabiliti i criteri e le modalità
per l'erogazione del rimborso ai comuni da parte
del ministro dell'Interno, con proprio decreto.
Ripartizione risorse scudo fiscale
(articolo 2, comma 240 + elenco 1)
Vengono incrementate di 50 milioni di
euro (da 50 a 100 milioni) le risorse riservate
per il 2010 a favore del Fondo per la tutela
dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del
territorio - finalizzato a enti per interventi
sul rispettivo territorio di appartenenza.
Arrivano, poi, 181 milioni nel 2010, 113 milioni
nel 2011 e 60 milioni nel 2012, per garantire
l'equilibrio finanziario degli enti locali
danneggiati dal sisma dell'Abruzzo dell'aprile
2009, gli adempimenti comunitari per gli enti
locali, la funzionalità del sistema giustizia.
Le altre misure finanziate sempre dallo scudo
fiscale sono: 130 milioni per gli impegni dello
Stato italiano derivanti dalla partecipazione a
banche e fondi internazionali, 400 milioni per
il 5 per mille, 103 milioni per assicurare la
gratuità parziale dei libri di testo, 100
milioni per il fondo di solidarietà degli
agricoltori, 400 milioni all'Università, 130
milioni per il sostegno alle scuole non statali,
400 milioni all'autotrasporto, 370 milioni per
la stabilizzazione degli Lsu di Napoli, Palermo
e occupati presso gli istituti scolastici.
Risparmi da reinvestire nel pubblico
impiego (articolo 2, commi 15 e 16)
Sarà istituito un fondo ad hoc, presso Via XX
Settembre, nel quale confluiranno gli eventuali
maggiori risparmi derivanti dalle misure di
riorganizzazione e razionalizzazione delle spese
per il personale, accertati in sede di verifica
sui dati di consuntivo al primo semestre 2010.
Tale risorse, su proposta della Funzione
Pubblica, saranno destinate a sviluppare
produttività e merito nella pubblica
amministrazione. A eccezione del comparto
scuola, per a cui si continua ad applicare la
specifica disciplina di settore, introdotta con
la manovra estiva 2008, che, come noto,
attraverso una complessa opera di
riorganizzazione didattica e amministrativa,
prevede per il bilancio dello Stato economie
lorde di spesa, non inferiori a 1,65 miliardi di
euro per l'anno 2010, a 2,538 miliardi di euro
per l'anno 2011 e a 3,188 miliardi di euro a
decorrere dall'anno 2012. Una quota parte delle
economie di spesa è destinata, e per l'esattezza
nella misura del 30%, a incrementare le risorse
contrattuali stanziate per le iniziative dirette
alla valorizzazione e allo sviluppo
professionale della carriera del personale della
scuola, a decorrere dall'anno 2010, con
riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun
anno scolastico.
FONTE: In
DISABILI.COM