Lei non indica né la data precisa
(giorno e mese) di inizio del rapporto
di lavoro né l’età o la data di nascita
per cui, dai dati forniti, possiamo
rilevare soltanto che ha circa 32 anni
di servizio effettivo più i cinque anni
di maggiorazione (due mesi per ogni anno
di lavoro) in base all’articolo
80, comma 3, della legge n. 388/2000,
per un totale di circa 37 anni di
anzianità di anzianità contributiva.
Se entro il 31 dicembre 2007 aveva
compiuto il 57° anno di età, ha maturato
il diritto alla
pensione di anzianità
sulla base dei requisiti vigenti fino a
quella data (57 anni di età e 35 anni di
anzianità contributiva) e, in base all’articolo
1, comma 3, della legge n. 243/2004,
conserva il diritto e può esercitarlo
quando vuole.
Se ha compiuto il 57° anno di età dopo
il 31 dicembre 2007, può accedere alla
pensione di anzianità
soltanto se opta per il sistema di
calcolo contributivo in applicazione
dell’articolo
1, comma 9, della stessa legge n.
243/2004.
Se entro il 30 giugno 2008 ha compiuto
il 58° anno di età, ha maturato il
diritto alla
pensione di anzianità
in base alla
Tabella A
allegata alla
legge n. 243/2004
nel testo sostituito dalla
legge n. 247/2007,
e può accedere alla pensione di
anzianità da qualsiasi data.
Se non si trova in alcuna delle
situazioni sopra descritte, maturerà il
diritto alla
pensione di anzianità
quando raggiungerà i requisiti stabiliti
dalla
Tabella B
allegata alla
legge n. 243/2004
nel testo sostituito dalla
legge n. 247/2007
(59 anni di età entro il 31 dicembre
2010). In questo caso la decorrenza
della
pensione di anzianità
è stabilita dall’articolo
1, comma 6 lettera c), della legge n.
243/2004,
in relazione alla data di
perfezionamento dei requisiti.
Se prima del compimento del 59° anno di
età completerà 40 anni di anzianità
contributiva, maturerà il diritto alla
pensione di anzianità
e la decorrenza della pensione è quella
indicata dall’articolo
1, comma 5 lettera a), della legge n.
247/2007,
in relazione alla data nella quale
completerà i 40 anni di anzianità
contributiva.
Se non compirà il 59° anno di età entro
il 31 dicembre 2010 e se non completerà
40 anni di anzianità contributiva prima
del compimento del 60° anno di età,
maturerà il diritto alla
pensione di vecchiaia
al compimento del 60° anno di età e la
decorrenza della pensione sarà quella
indicata dall’articolo
1, comma 5 lettera b), della legge n.
247/2007,
in relazione alla data di compimento del
60° anno di età.
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