Ripartiti i fondi per l'inserimento dei disabili tra le
regioni. Il Ministero del Lavoro, della salute e delle
politiche sociali con il decreto 21 novembre 2008 ha
ripartito il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per
l’anno 2008, istituito con la legge 68 del 1999, legge la
cui finalità è la promozione dell’inserimento e
dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato. Il Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di
euro 42 milioni di euro è ripartito, secondo gli stessi
criteri e modalità adottate nell’anno 2007, tra le Regioni e
Province autonome secondo una tabella, che costituisce parte
integrante del questo decreto, e che viene integralmente
riprodotta. (Ornella Di Ruzza)(30
dicembre 2008)
IL DIRETTORE GENERALE
del mercato del lavoro
Visto l'articolo 13, comma 4, della
legge 12 marzo 1999, n. 68 che istituisce il Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione
finanziaria annua, di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e di
lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000;
Visto l'articolo 1, comma 1162, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha previsto una dotazione
finanziaria del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
pari ad «euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni
a decorrere dall'anno 2008»;
Visto il decreto ministeriale 13
gennaio 2000, n. 91 con il quale sono stati indicati i
criteri e le modalità per la ripartizione fra le Regioni e
province autonome delle risorse finanziarie del Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili;
Visti, in particolare, gli articoli 4
e 5 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 2000, n. 91 i
quali prevedono che la ripartizione delle risorse
finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
venga effettuata dal Ministero del lavoro entro il termine
del 1° marzo di ciascun anno sulla base delle comunicazioni
e delle ulteriori informazioni trasmesse dalle Regioni e
Province autonome, relative ai programmi ammessi agli
incentivi nell'anno precedente al provvedimento di riparto;
Considerata la vigenza dell'articolo
13 della legge n. 68/1999 al 31 dicembre 2007, tenuto conto
dei programmi presentati dai datori di lavoro ai servizi
competenti ammessi agli incentivi nell'anno 2007, nonché
della disponibilità di cassa per ammontare complessivo pari
ad euro 42.000.000 di cui ai capitoli n. 3892, n. 3893 e n.
3975, ed iscritti nel bilancio di previsione del Ministero
del lavoro per il finanziamento del Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili;
Vista la nota n. 2164/08/Coord. del
23 luglio 2008, con la quale le Regioni e Province Autonome
hanno espresso l'esigenza che «il riparto in questione
avvenga assumendo a riferimento i criteri e le modalità
adottate per l'anno precedente»;
Considerata la necessità di procedere
per l'anno 2008 alla ripartizione delle risorse del Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili con le stesse modalità
adottate per l'anno 2007 di cui al Decreto direttoriale di
riparto 19 luglio 2007, registrato alla Corte dei conti il
13 agosto 2007 - reg. 6 - foglio 138 - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226/2007;
Considerato che il decreto
direttoriale di riparto 19 luglio 2007, ha previsto
«l'individuazione di taluni criteri che traducono in
indicatori numerici gli elementi qualitativi secondo
l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti degli
inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione» ed
in particolare per l'anno 2007: di riproporre un criterio di
riparto, di carattere correttivo ed equitativo, già
introdotto l'anno precedente, secondo cui il computo del 10%
delle risorse totali disponibili, avviene proporzionalmente
al numero complessivo dei residenti in ogni Regione o
Provincia autonoma (dati ISTAT 2004); l'entità delle risorse
da ripartire secondo questo criterio testimonia il carattere
ad esso attribuito di elemento correttivo del complessivo
impianto del riparto; il valore equitativo é individuato
nella proporzionalità con la popolazione residente posto che
la percentuale di persone disabili (di quanti, quindi,
possono nel corso della propria vita lavorativa rivolgersi
al sistema dei servizi per il collocamento mirato) non
prevede sostanziali differenze fra i diversi ambiti
territoriali; l'applicazione sul restante 90% delle risorse
disponibili dei due criteri di riparto utilizzati negli anni
precedenti, attribuendo loro un peso pari rispettivamente al
75% e al 25% della quota pari al 90% del totale;
l'indicazione nelle tabelle impiegate per il calcolo del
punteggio relativo al criterio a) di punti 1 per i tirocini
sostenuti (relativamente alla voce assicurativa Inail) dal
Fondo nazionale articolo 13, legge n. 68/1999 e finalizzati
all'assunzione; tale opportunità sussiste esclusivamente per
le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia; l'individuazione di un tetto massimo di
risorse da assegnare alle singole Regioni e Province
autonome nella misura del 23% per cento delle risorse
disponibili per il riparto del Fondo nazionale 2006,
ridistribuendo proporzionalmente le eventuali risorse
eccedenti tra le restanti Regioni e Province autonome;
Considerato che ai fini della ripartizione delle risorse del
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili rilevano altresì
le somme trasferite alle Regioni e Province autonome con
provvedimenti direttoriali di riparto degli anni precedenti,
risorse queste programmate ma ancora disponibili con vincolo
di destinazione dalle Regioni come da apposita comunicazione
effettuata al Ministero del lavoro da ciascuna Regione e
Provincia autonoma, e che per tale effetto compensativo la
Regione Val d'Aosta, risulta essere l'unica Regione ad avere
un importo disponibile superiore alla somma virtuale da
attribuirsi con il provvedimento di riparto 2008 pari ad
euro 70.534,92, avendo la stessa con nota prot. 24531/Agl
del 29 settembre 2008, comunicato risorse disponibili pari
ad euro 393.129,61;
Vista la nota del 18 novembre 2008
con la quale le Regioni e Province Autonome hanno comunicato
al Ministero del lavoro il proprio consenso in merito alla
bozza di ripartizione per l'anno 2008 delle risorse del
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, trasmessa con
nota ministeriale Prot. n. 20192 del 31 ottobre 2008;
Decreta:
1. Il Fondo per il diritto al lavoro
dei disabili, per il cui finanziamento é autorizzata la
spesa di euro 42.000.000 è ripartito, per i motivi di cui
alle premesse, tra le Regioni e Province autonome secondo la
Tabella allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento. Il presente decreto é inviato alla
Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2008
Il direttore generale: Verbaro
Registrato dalla Corte dei conti il 3
dicembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri
dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.
6, foglio n. 148.
Allegato
|
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE
POLITICHE SOCIALI |
|
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO E DEL LAVORO |
|
DIVISIONE III |
|
Ripartizione del
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
per l'anno 2008 – L.68/99 |
| |
RIPARTIZIONE |
|
REGIONI |
DEFINITIVA |
|
VALLE D’AOSTA |
|
|
PIEMONTE |
Є
3.404.872,16 |
|
LOMBARDIA |
Є 8.973.943,03 |
|
LIGURIA |
Є 1.936.972,44 |
|
Prov.Aut. TRENTO |
Є 412.253,41 |
|
Prov.Aut. BOLZANO |
Є 128.354,20 |
|
VENETO |
Є 6.169.670,72 |
|
FRIULI V. G. |
Є 1.069.085,25 |
|
EMILIA ROMAGNA |
Є 5.887.609,28 |
|
TOSCANA |
Є 2.736.548,16 |
|
UMBRIA |
Є 552.941,24 |
|
MARCHE |
Є 2.959.963,57 |
|
LAZIO |
Є 2.693.678,33 |
|
ABRUZZO |
Є 948.477,76 |
|
MOLISE |
Є 177.048,40 |
|
CAMPANIA |
Є 1.460.621,69 |
|
PUGLIA |
Є 942.684,18 |
|
BASILICATA |
Є 90.348,77 |
|
CALABRIA |
Є 338.484,00 |
|
SICILIA |
Є 513.215,88 |
|
SARDEGNA |
Є 603.227,53
|
|
TOTALE |
Є 42.000.000,00 |