INPS,
delineato
il
nuovo
processo
dell’invalidità
civile
-
Dal
1
gennaio
2010
Dal
1°
gennaio
2010
Sono
state
introdotte
importanti
innovazioni
nel
processo
di
riconoscimento
dei
benefici
in
materia
di
invalidità
civile,
cecità
civile,
sordità
civile,
handicap
e
disabilità.
L'INPS
comunica
che
con
determinazione
n.189
del
20
ottobre
2009
è
stato
definito
il
disegno
organizzativo
e
procedurale
per
l’applicazione
dell’articolo
20
della
legge
n.
102/2009,
che
ha
introdotto
importanti
innovazioni
nel
processo
di
riconoscimento
dei
benefici
in
materia
di
invalidità
civile,
cecità
civile,
sordità
civile,
handicap
e
disabilità.
Dal
1°
gennaio
2010
il
processo
di
erogazione
delle
prestazioni
agli
invalidi
civili
sarà
qualificato
dai
seguenti
elementi
di
novità:
- la
"scheda
di
segnalazione"
è
compilata
on
line
dal
medico
certificatore,
di
fatto
attivando
l’input
per
una
nuova
domanda
di
riconoscimento
dello
stato
invalidante
-
anche
la
sezione
"domanda"
è
compilata
on
line,
previo
abbinamento
con
il
certificato
precedentemente
acquisito
-
completata
la
connessione
tra
i
due
moduli
(certificato
e
sezione
domanda),
il
sistema
consente
l'inoltro
della
domanda
all'INPS,
attraverso
il
canale
di
Internet
- in
fase
di
accertamento
sanitario,
la
composizione
delle
Commissioni
ASL
è
integrata
dalla
presenza
di
un
medico
dell'INPS
- i
verbali
sanitari
sono
redatti
in
formato
elettronico,
a
disposizione
degli
uffici
amministrativi
per
gli
adempimenti
conseguenti
- i
riconoscimenti
con
giudizio
unanime
danno
luogo
all'immediata
verifica
dei
requisiti
socio
economici,
contenendo
al
massimo
i
tempi
di
concessione,
fatto
salvo
il
diritto
di
verifica
sanitaria
sempre
vigente
- i
riconoscimenti
(e i
mancati
riconoscimenti)
a
maggioranza
generano
l'esame
agli
atti
e
l'eventuale
disposizione
di
una
nuova
visita.
In
tali
circostanze,
il
medico
INPS
della
Commissione
si
rende
parte
attiva
nell'azione
di
recupero
dei
pertinenti
fascicoli
ASL
- la
Commissione
Medica
Superiore
effettua
il
monitoraggio
complessivo
dei
verbali
e
ha,
comunque,
facoltà
dì
estrarre
posizioni
da
sottoporre
a
ulteriori
accertamenti
(sia
agli
atti,
sia
con
disposizione
di
nuova
visita)
-
l'INPS
diventa
unica
parte
nell'ambito
del
contenzioso.
Nel
caso
in
cui
un
giudice
nomini
un
consulente
tecnico,
alle
operazioni
peritali
dovrà
obbligatoriamente
presenziare
un
medico
INPS.
(Messaggio
INPS
29/10/2009,
n.
24477