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www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2093%20del%2020-07-2009.htm
Il governo prova a sciogliere il nodo
invalidità civili con due misure previste nel
decreto legge n. 78/2009 (articolo 20). La prima, a
favore di una semplificazione del processo di
riconoscimento dello stato di invalidità civile
(cecità civile, sordomutismo, handicap e
disabilità), entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010;
la seconda, che apporta modifiche alla disciplina
del contenzioso, invece, è immediatamente operativa
(dal 1° luglio).
La prima misura si presenta come una
vera e propria rivoluzione: dopo circa vent’anni, la
disciplina subirà una radicale trasformazione che
dovrebbe garantire ai cittadini trasparenza ed
equità di trattamento. In sostanza, l’intero
processo decisionale sullo status invalidante e sul
riconoscimento delle relative prestazioni passerà in
mano all’Inps.
Nel 2008 si sono contati più di 2,5
milioni di italiani che hanno ricevuto un sussidio
per invalidità civile, per una spesa di 15 miliardi
di euro; nel 2009 si prevede che saliranno a 3
milioni, per una spesa di 16,2 miliardi di euro. La
riforma avanzata nel decreto manovra dovrebbe
incidere (anche) su questi numeri: l’Inps, per conto
dello stato infatti, ne ricaverà la possibilità di
fare maggiori (e più opportuni) controlli, affinché
le risorse vengano devolute a situazioni realmente
bisognose e per smascherare i false invalidità.
Oltre
questo la prima misura punta anche a migliorare
prestazioni e tutele (cioè i bisogni, anche
economici) di chi versa in stato invalidante,
specialmente in termini di minor tempo-attesa per la
prima liquidazione. In certe regioni, oggi, il
sussidio arriva secondo prassi che non trova alcun
tipo di intoppo; in altre regioni, invece, per
poterlo incassare occorre attendere anche più di un
anno. E’ questo il primo aspetto di disparità di
trattamento esistente sul territorio nazionale, a
cui si aggiunge un’altra sperequazione
ingiustificata dovuta al fatto che tra regioni e
regioni, tra territori e territori, spesso le Asl
adottano criteri e metodi differenti per riconoscere
lo status invalidante.
L’attuale
procedura per il riconoscimento dell’invalidità
civile prevede in media un tempo-attesa di 345
giorni; con la riforma dovrebbe scendere a 120
giorni. Oggi, in particolare, chi deve chiedere il
riconoscimento dell’invalidità civile è tenuto a
formulare domanda all’Asl dove passerà una prima
visita medica. L’Asl trasmette il verbale all’Inps,
che lo vaglia potendo dare accordo alla decisione
dell’Asl o richiedere ulteriori accertamenti (il che
vuol dire riprendere esami e visite mediche). Una
volta che l’Inps conferma il verbale, questo è
ritrasmesso all’Asl che lo invia all’ente concessore
(regione, provincia, comune, asl, prefettura e Inps)
che a sua volta lo ritrasmette all’Inps (in qualità,
adesso, di ente erogatore) il quale può finalmente
provvedere alla liquidazione. Dal 1° gennaio
prossimo, invece, il cittadino potrà formulare la
domanda direttamente all’Inps, in via telematica (su
internet). Presso l’istituto di previdenza avverrà
sia l’accertamento sanitario (opererà una
commissione medica integrata: Asl e Inps) sia
amministrativo definitivo, in un arco di tempo che
non dovrebbe superare i 120 giorni per la
liquidazione della prestazione.
Per quanto riguarda la seconda
novità, dal 1° luglio l’Inps è l’unico legittimato
passivo nei ricorsi proposti in materia di
prestazioni di invalidità civile. Ciò in quanto
risultano soppresse sia la previsione della notifica
degli atti introduttivi dei giudizi agli uffici
dell’avvocatura dello stato, sia la previsione che
nei medesimi giudizi sia considerato litisconsorte
necessario il ministero dell’economia. La modifica
al contenzioso, secondo l’Inps (circolare n.
93/2009), procede nell’azione di individuazione
nell’istituto previdenziale il centro di
responsabilità per la gestione coordinata delle
attività e delle informazioni gestionali ed
economiche connesse al processo di riconoscimento
degli stati di invalidità civile.
Certo, è un campo molto minato quello
in cui si muove la seconda traccia di riforma. Il
contenzioso amministrativo e giudiziario è una
zavorra che il nostro Welfare si tiri avanti da
anni. L’ultima nota in merito è arrivata dal Civ
dell’Inps (il consiglio di indirizzo e vigilanza)
nella deliberazione n. 9 del 23 giugno scorso. I
dati statistici sul 2008 forniti dal Civ denotano
un’elevatissima percentuale di soccombenza delle
cause in cui è coinvolto l’istituto di previdenza:
il 53,1% su tutto l’universo delle prestazioni
(pensionistiche, a sostegno del reddito, e via
dicendo) significando che l’Inps vince solo nel
46,9% delle cause. Il settore delle invalidità
civili è quello più critico: addirittura, il dato
sulla soccombenza nelle cause schizza al 67,4% (il
più alto di tutti ), che sta a significare che
l’Inps vince soltanto 33 cause su 100 (cioè nel
32,6% dei casi); in valore assoluto, le cause perse
dall’Inps sono state 97.162 quelle vinte 46.919.
Il divario è troppo evidente: il
contenzioso Inps è un problema generale, ma quello
sulle invalidità civili è un dilemma. Se dal dato
totale sulla soccombenza delle cause si toglie il
dato relativo alle invalidità civili – che da solo
vale come detto il 67,4% – la percentuale scende al
46,8%, il che vuol dire che negli altri settori,
escluso quello dell’invalidità civile, l’Inps vince
più di 63 cause ogni 100: il 63,2%.
Puntando i riflettori sull’invalidità
civile, il problema dunque non appare tanto nella
gestione o nella procedura del contenzioso. C’è da
chiedersi – e qui va trovata un’adeguata soluzione –
perché su 100 cause intentate sull’invalidità civile
i giudici danno ragione 68 volte alla parte
ricorrente e solo 32 volte all’Inps? Probabilmente,
la questione si annida nella presenza di una
disciplina e di principi sul riconoscimento
dell’invalidità civile (e delle relative
prestazioni) che non è più a passo con i tempi e con
l’evoluzione del pensiero giurisprudenziale.
Pertanto, è vana la speranza di risolvere il
problema modificando (solo) l’iter procedurale del
contenzioso. Occorre, piuttosto, sciogliere l’Inps
dal legaccio di dover adottare criteri e principi
che i giudici possono disapplicare con facilità. Su
questo fronte, il passo di riforma è troppo piccolo,
forse insignificante.
E’ previsto, infatti, (comma 6
dell’articolo 20) che entro la fine del mese di
luglio il ministro del lavoro, di concerto con
quello dell’economia, convochi una commissione con
il compito di aggiornare le tabelle indicative delle
percentuali dell’invalidità civile (quelle che
risalgono al 5 febbraio 1992). Ma a quando un vero e
proprio aggiornamento della disciplina? |