Indennità di accompagnamento e Manovra:
precisazioni
In
questi ultimi giorni sono giunte in redazione
numerosissime e preoccupate richieste di
chiarimento da parte di Lettori. L’argomento è
quello dei
nuovi criteri per la concessione
indennità di
accompagnamento che il Governo
vorrebbe introdurre.
Le notizie che abbiamo riportato nel sito hanno
ingenerato una comprensibile ansia e
disorientamento in migliaia di persone a cui
dobbiamo ulteriori precisazioni.
Innanzitutto va precisato che i nuovi criteri
sono contenuti in un
emendamento
presentato in
Commissione
Bilancio del Senato, dall’onorevole
Azzollini, presidente della stessa Commissione e
relatore di Maggioranza. L’emendamento è stato
concordato con il
Ministro
dell’economia.
L’emendamento non è ancora stato approvato. In
caso di approvazione passerà all’esame del
Senato, e poi della Camera. Al momento
non è,
quindi,
ancora legge anche se il fatto che
sia presentato dalla Maggioranza su indicazione
del Ministero dell’economia fa temere il peggio.
A rischio anche lo stesso dibattito parlamente:
il Governo potrebbe porre la fiducia.
Contro questo rischio FISH e FAND, le due
maggiori federazioni delle associazioni delle
persone con disabilità hanno organizzato una
Manifestazione per il 7 luglio a Roma (si veda
il sito
http://www.fishonlus.it/).
Cosa prevede l’emendamento
Per comprendere bene quali sono i rischi per i
titolari attuali e futuri dell’indennità di
accompagnamento, bisogna prima ricordare quali
sono oggi i requisiti sanitari previsti.
L’ultima indicazione, quella vigente, è del 1988
(articolo 1, comma 2, lettera b) legge 21
novembre 1988, n. 508).
L’indennità di accompagnamento viene oggi
concessa alle persone con
inabilità totale
quando ricorre una delle
due seguenti
condizioni:
-
si trovino nella impossibilità di deambulare
senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore;
-
non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita, abbisognano di una
assistenza continua.
Deambulazione
La prima condizione è chiara: l’indennità viene
concessa nel caso di
grave
impedimento alla deambulazione, tanto
grave da non potersi muovere senza l’aiuto di un
accompagnatore.
L’emendamento sposta il termine “permanente”,
precisando che l’impossibilità a deambulare deve
essere permanente. Non è un aspetto marginale e
lo spiega bene la stessa relazione
all’emendamento.
“Si prevede
che il deficit della deambulazione debba essere
permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta
funzione del tutto impossibile senza l’aiuto di
un accompagnatore. Ai fini della costituzione
dei requisiti medico-legali per il beneficio in
parola non rilevano, perciò, deficit della
deambulazione compensabili, anche parzialmente,
con ausili quali mezzi di appoggio, protesi o
ortesi”.
Cosa cambia? Facciamo un esempio concreto.
Chi deambula
lentissimamente e con enorme faticacon
l’aiuto di un
tripode,
di due stampelle o di altri ausili, fino ad oggi
ottiene l’indennità di accompagnamento, essendo
deprivato di una delle funzioni elementari della
vita: quello della mobilità personale.
Nel caso l’emendamento venisse approvato, non ne
avrà più diritto.
Gli atti della vita
L’altra condizione, alternativa, per ottenere
l’indennità di accompagnamento prende in
considerazione la necessità di
assistenza
continua.
Nella normativa vigente si riconosce la
necessità di assistenza continua quando una
persona non è in grado di compiere gli
atti quotidiani
della vita.
Ma cosa sono gli atti quotidiani della vita? Per
capirlo bisogna rifarsi alla letteratura
scientifica internazionale e italiana che sulla
rilevazione, misurazione e valutazione
dell’autonomia personale ha sviluppato una
notevole e consolidata produzione.
Le scale di valutazione dell’autonomia personale
sono ampiamente usate anche in Italia da decenni
e si basano proprio sulla valutazione della
capacità di esecuzione di atti quotidiani.
In ogni caso si distingue fra
atti elementari
e atti
strumentali della vita quotidiana
Sono atti elementari:
fare il bagno
(ricevere assistenza nel lavare non più di una
parte del corpo);
vestirsi
(escluso l’allacciarsi le scarpe);
uso del
gabinetto (recarvisi con ausili, si
pulirsi e rivestirsi da solo);
mobilità
(alzarsi e sedersi sulla sedia senza
appoggiarsi, usare il bastone);
continenza
(controllo completo di feci ed urine);
alimentazione
(escluso il tagliare la carne).
L’emendamento proposto dal Governo prevede che,
per ottenere l’indennità di accompagnamento la
persona non deve essere in grado di compiere
il complesso
degli atti
elementari della vita.
I risvolti, pertanto, sono due: in primo luogo
il riferimento è al complesso degli atti e non
solo ad uno o due di essi. È chiaro che la
necessità di assistenza per tutti gli atti
elementari si configura solo in
casi gravissimi.
Il secondo risvolto è ancora più
subdolo.
Con la nuova definizioni non si ritiene
rilevante la necessità di assistenza continua
nel caso di impossibilità allo svolgimento degli
atti strumentali della quotidianità. Cosa sono?
Ricorriamo ancora una volta alla letteratura
scientifica.
Sono atti
strumentali della vita quotidiana la
capacità di usare il telefono, di fare acquisti
e gestire il denaro, di preparare il cibo, di
governare la casa, di cambiare la biancheria, di
usare i mezzi di trasporto, di essere
responsabili nell’uso dei farmaci, di essere
capaci di maneggiare il denaro.
Questi atti la nuova definizione, diversamente
da quella precedente, non li tiene minimamente
in considerazione. Come non tiene in
considerazione tutti gli aspetti relazionali
derivanti da malattia mentale o da demenza
senile.
I nuovi criteri, quindi, escludono dalla
concessione dell’indennità di accompagnamento
moltissime persone in particolare anziane, con
disabilità intellettiva o relazione.
Inoltre con la seconda definizione, si apre
anche la porta all’ipotesi di
non concedere
l’indennità
di accompagnamento alle persone che
come unica
menomazione hanno l’impossibilità di
deambulare (è uno solo degli atti elementari) ma
conservano la capacità di svolgere tutti gli
altri atti quotidiani elementari e magari
strumentali. Si pensi, ad esempio, a molte
persone paraplegiche che riescono a lavorare e
guidare in buona autonomia.
La revisione
Nel caso l’emendamento venisse approvato, i
criteri previsti diverrebbero il nuovo
riferimento
medicolegale per i successivi
accertamenti ma anche per le revisioni o
controlli a campione.
La situazione è seria ed interessa un numero
notevole di persone. Continueremo a monitorare
l’andamento del dibattito parlamentare
augurandoci di poter dare notizie migliori.
5 luglio 2010
Carlo Giacobini
Direttore di
HandyLex.org
www.handylex.org