Invalidi psichici, non vale la legge sui
contratti a termine
Lo
ha deciso la Corte di Cassazione. Scaduto il
contratto a termine, la persona invalida
chiedeva al giudice di dichiarare
l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. L'azienda ha vinto il ricorso:
non si applica la legge 368 del 2001
di Mara
Parpaglioni
La
Corte di Cassazione ha stabilito che nel
contratto a termine per l’assunzione di un
invalido psichico non si applicano le
disposizioni limitative previste dalla legge n.
368 del 2001, stante la specialità del rapporto,
istituito in base alla legge n. 68 del 1999
(Cass. 31 maggio 2010, n. 13285). Nel mese di
febbraio del 2002 una società assumeva a tempo
determinato un lavoratore con disagio mentale
nel quadro di una convenzione con la pubblica
amministrazione.
Scaduto il
contratto, la persona
invalida chiedeva al giudice del lavoro di
dichiarare l’instaurazione di un rapporto a
tempo indeterminato, in quanto nella lettera di
assunzione non erano state indicate le
specifiche ragioni dell’apposizione del termine,
in violazione dell’articolo 1 del dlgs n. 368
del 2001 sui contratti a tempo determinato. Il
tribunale rigettava la domanda, ma la decisione
veniva integralmente riformata dalla Corte
d’appello, che dichiarava l’instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le
parti. L’azienda proponeva per tutta risposta
ricorso per Cassazione. Chiamata in causa, la
Suprema Corte accoglieva la domanda.
Nel caso di assunzione a tempo determinato di un
disabile psichico sulla base di specifica
convenzione stipulata con la pubblica
amministrazione, affermava la Cassazione, non è
richiesta l’indicazione nel contratto di lavoro
delle ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo che giustificano
l’apposizione del termine. La nuova disciplina
sul collocamento degi invalidi, di cui alla
legge 12 marzo 1999 n. 68, si propone
l’obiettivo dell’inserimento e dell’integrazione
dei disabili nel mondo del lavoro attraverso
servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Tale finalità è
perseguita attraverso
una serie di strumenti, che vanno
dall’obbligo di assunzione nell’ambito di
definite quote di riserva alla predisposizione
nei confronti dei datori di lavoro di forme di
incentivazione di tali assunzioni. Non solo. Tra
gli strumenti deputati al perseguimento delle
finalità indicate vi è anche la stipulazione di
convenzioni tra datore di lavoro e uffici
pubblici competenti, contenenti un programma
volto al conseguimento degli obbiettivi
occupazionali cui la disciplina di legge è
mirata, attraverso la previsione di assunzioni
che una società si impegna a effettuare, in
particolare nei riguardi dei soggetti affetti da
particolari inabilità.
Tra le possibili modalità di assunzione vi è tra
l’altro l’assunzione con contratto di lavoro a
termine. Una tale normativa, secondo la Corte di
Cassazione, è qualificabile come speciale e
quindi prevalente, rispetto a quella generale
relativa alla costituzione di un normale
rapporto di lavoro. Deve pertanto ritenersi che
anche la stipula del contratto a termine
costituisca un’ipotesi speciale rispetto a
quelle generali in materia di contratto di
lavoro a tempo determinato.
In tale
contesto, la possibile previsione
nella convenzione della
stipulazione di un contratto di lavoro a
termine, assolve alla funzione di individuazione
della forma di assunzione più adatta, in un
determinato momento al tipo di inabilità e di
disagio dell’invalido, nonché di promuovere
presso il datore di lavoro l’assunzione di
personale invalido anche con particolari
problemi d’inserimento lavorativo. Non è quindi
in linea con il perseguimento di tali finalità
ritenere applicabile all’assunzione di un
disabile, che avvenga secondo l’articolo 11
della legge n.68/99, la disciplina generale
delle causali giustificative del contratto a
tempo determinato.
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