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LA TUTELA PER I
DISABILI SI ESTENDE A CHI LI ACCUDISCE |


La protezione della persona handicappata è un
principio che vale per sé - (Corte di giustizia
europea)
Una
lavoratrice inglese viene licenziata perché il suo
impegno per il figlio disabile la rende meno
efficiente di quanto non sia necessario al suo
datore di lavoro. La signora si rivolge a un
Tribunale il quale, a sua volta, chiede alla suprema
magistratura europea di stabilire se la direttiva
europea che tutela i disabili sia da interpretare in
senso restrittivo e si estenda, per esempio, alle
persone che li accudiscono.
La Corte dichiara che la direttiva deve essere
interpretata nel senso che il divieto di
discriminazione diretta ivi previsto non è limitato
alle sole persone disabili. Di conseguenza, qualora
un datore di lavoro tratti un lavoratore, che non
sia esso stesso disabile, in modo meno favorevole
rispetto ad un altro lavoratore in una situazione
analoga, e sia provato che il trattamento
sfavorevole di cui tale lavoratore è vittima è
causato dalla disabilità del figlio, al quale egli
presta la parte essenziale delle cure di cui
quest’ultimo ha bisogno, un siffatto trattamento
viola il divieto di discriminazione diretta
enunciato nella direttiva. Riguardo alle molestie,
la Corte adotta un ragionamento identico e conclude
nel senso che le disposizioni della direttiva in
ordine a tale punto non sono limitate alle sole
persone che siano esse stesse disabili. Qualora sia
accertato che il comportamento indesiderato
integrante le molestie del quale è vittima un
lavoratore in una situazione come quella della
signora Coleman è connesso alla disabilità del
figlio, un siffatto comportamento viola il divieto
di molestie enunciato nella direttiva.
La signora Coleman ha lavorato dal gennaio 2001 in
uno studio legale a Londra come segretaria. Nel 2002
ha avuto un figlio, disabile, le cui condizioni di
salute esigono cure specializzate e particolari,
fornite essenzialmente dall’interessata. Il 4 marzo
2005 la signora Coleman ha accettato di rassegnare
le proprie dimissioni, con conseguente risoluzione
del contratto con il suo ex datore di lavoro. Il 30
agosto 2005 ella proponeva dinanzi all’Employment
Tribunal, London South, un ricorso nel quale
sosteneva di essere stata vittima di un
licenziamento implicito e di un trattamento meno
favorevole rispetto a quello riservato agli altri
lavoratori in ragione del fatto di avere un figlio
disabile principalmente a suo carico. Ella sostiene
che tale trattamento l’ha costretta a smettere di
lavorare per il suo ex datore di lavoro. A sostegno
della sua domanda adduce diversi fatti configuranti,
a suo parere, discriminazione o molestie, in quanto
in circostanze analoghe i genitori di bambini non
disabili venivano trattati in maniera diversa. Ella
cita, in particolare, il rifiuto del suo datore di
lavoro di reintegrarla, al ritorno dal congedo per
maternità, nel posto di lavoro da lei occupato, il
rifiuto di concederle una flessibilità nell'orario
di lavoro e commenti sconvenienti e ingiuriosi
espressi sia nei confronti suoi sia nei confronti di
suo figlio. Pertanto, l’Employment Tribunal si è
rivolto alla Corte chiedendo se la direttiva sulla
parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro debba essere interpretata nel
senso che essa vieta la discriminazione diretta
fondata sulla disabilità e le molestie ad essa
connesse unicamente nei confronti di un lavoratore
che sia esso stesso disabile o se essa si applichi
altresì ad un lavoratore vittima di un trattamento
sfavorevole a causa della disabilità del figlio, cui
egli presta la parte essenziale delle cure che le
sue condizioni richiedono. La Corte ricorda che la
direttiva definisce il principio della parità di
trattamento come l’assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta basata, in
particolare, sulla disabilità e si applica a tutte
le persone per quanto attiene all’occupazione e alle
condizioni di lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e la retribuzione. La Corte rileva che
se la direttiva 2000/78 contiene disposizioni volte
a tener conto specificamente delle esigenze dei
disabili, ciò non permette di concludere che il
principio della parità di trattamento in essa
sancito debba essere interpretato in senso
restrittivo, vale a dire nel senso che esso
vieterebbe soltanto le discriminazioni dirette
fondate sulla disabilità e riguarderebbe
esclusivamente le persone che siano esse stesse
disabili. (14 agosto 2008)
SENTENZA DELLA
CORTE (Grande Sezione) 17 luglio 2008 (*) «Politica
sociale − Direttiva 2000/78/CE − Parità di
trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro − Artt. 1, 2, nn. 1, 2, lett.
a), e 3, nonché 3, n. 1, lett. c) − Discriminazione
diretta fondata sulla disabilità − Molestie motivate
dalla disabilità − Licenziamento di un lavoratore
che non sia esso stesso disabile, ma con un figlio
disabile − Inclusione − Onere della prova»
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il
CONTRIBUTO DI
agostino chirico |