Legge 104/92. Niente
permessi all'amministratore
di sostegno del disabile
grave.
Niente permessi
all'amministratore di sostegno
del disabile grave.
Sacconi e Brunetta dicono no
Con un recente parere, il
Dipartimento della Funzione
Pubblica ha chiarito che i
permessi per assistere un
disabile grave, disciplinati
dalla legge 104, non possono
essere fruiti dalle persone
nominate "amministratore di
sostegno" oppure "tutore" legale
del disabile stesso.
Già a maggio, con la Risoluzione
41, il ministero del Lavoro
chiarì che i permessi lavorativi
previsti dalla 104 non possono
essere concessi ai tutori e agli
amministratori di sostegno dei
disabili gravi, nemmeno nel caso
in cui
l'amministratore di sostegno
o
il tutore assicurino
l'assistenza con «continuità ed
esclusività» o con
«sistematicità e adeguatezza».
Ora il ministro della Funzione
Pubblica, Renato Brunetta
ribadisce quanto affermato dal
collega Sacconi, con un parere
del 23 settembre scorso. Da
"Niente permessi al tutore del
disabile" di Giulio D'Imperio,
Vita Magazine del 13.11.2009,
pag. 24 (Le pagine delle onlus).
Un importante
chiarimento è stato espresso dal
dipartimento della Funzione
pubblica con il parere n. 4 del
23 settembre 2009 circa la
possibilità da parte della
persona nominata "amministratore
di sostegno" oppure "tutore
legale" di un soggetto che versa
in una situazione di grave
handicap accertato ai sensi
della articolo 4 comma 1 della
legge 104/1992.
Non conviventi sì, tutori no
In modo
particolare il dipartimento
della Funzione pubblica intende
soffermarsi su quanto disposto
dall'articolo 33 comma 3 della
legge 104/1992. È opportuno
ricordare cosa prevede tale
disposizione: «Successivamente
al compimento del terzo anno di
vita del bambino, la lavoratrice
madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap
in situazione di gravità, nonché
colui che assiste una persona
con handicap in situazione di
gravità, parente o affine entro
il terzo grado, convivente,
hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile coperti da
contribuzione figurativa,
fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la
persona con handicap in
situazione di gravità non sia
ricoverata a tempo pieno».
Nel parere si precisa che è vero
che con l'articolo 20 comma 3
della legge 53 dell'8 marzo 2000
tale opportunità è stata estesa
anche a coloro che assistono il
disabile grave e non risultano
conviventi, ma è anche vero che
nel novero delle persone
indicate dalla norma non sono
affatto citati né il tutore né
l'amministratore di sostegno.
Oltretutto - precisa il
dipartimento della Funzione
pubblica - queste figure sono
chiamate a svolgere funzioni
differenti e non è possibile
paragonarle ai parenti e agli
affini. Tale indicazione trova
poi conforto nella risposta a
interpello n. 41/2009 del 15
maggio 2009 con cui il ministero
del Lavoro aveva espresso parere
negativo circa la possibilità di
far usufruire all'amministratore
di sostegno e al tutore legale
dei permessi previsti
dall'articolo 33 della 104.
I limiti
della legge 104
In questo caso era stato il
sindacato Cisl a proporre il
quesito con cui si chiedeva se,
considerando che il comma 7
dell'articolo 33 della 104
prevede l'applicabilità dei
permessi per assistere disabili
gravi anche agli affidatari di
persone in situazione di grave
disabilità, tra gli affidatari
potessero rientrare anche gli
amministratori di sostegno. La
Cisl di fatto aveva presentato
un quesito più specifico, in
quanto chiedeva se «i tutori o
gli amministratori di sostegno
di persone con handicap in
situazione di gravità, prive di
genitori o parenti prossimi, i
quali dimostrino di assistere
con continuità e in via
esclusiva la persona con
disabilità anche per gli aspetti
esistenziali e della vita
quotidiana» potessero usufruire
dei permessi previsti
dall'articolo 33 della 104.
Nonostante il quesito
evidenziasse il caso di assenza
di genitori e parenti prossimi,
la risposta del ministero era
stata negativa, in quanto le
figure di amministratore di
sostegno e il tutore legale non
rientrano tra i soggetti citati
dalla 104, per cui occorre
rifarsi a una interpretazione
restrittiva della norma.
Pertanto sarebbe opportuno
riflettere su una eventuale
modifica della disposizione
normativa che porti di fatto a
considerare non solo
l'evoluzione della disposizione
normativa avvenuta dal 1992 ad
oggi, ma anche le esigenze reali
di chi è chiamato ad assistere
il disabile in stato di gravità.
L'argomento verrà
inserito nel programma di
specializzazione del Corso per
Amministratore di sostegno dell'Istituto
Cortivo
e in altri percorsi
formativi delle professionalità
del privato sociale.
Fonte: vita.it
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