Nuova e aggiornata versione "Della guida alle
agevolazioni fiscali per i disabili"
Le novità si concentrano su abbattimento delle
barriere e settore auto
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile
all'interno del proprio sito la nuova edizione
della Guida alle Agevolazioni Fiscali per i
disabili, aggiornata al giugno 2010. Il testo è
scaricabile dal sito nella versione completa in
formato pdf. I settori su cui si concentrano le
novità sono essenzialmente due: l'abbattimento
delle barriere architettoniche
e le
agevolazioni
sul settore auto.
Per
quanto riguarda il diritto alla mobilità senza
barriere è stato prorogato fino al
31 dicembre
2012 (nella
precedente versione di parlava di 31 dicembre
2011) il termine entro il quale è possibile
realizzare
interventi per
l'abbattimento delle barriere architettoniche
usufruendo di una
detrazione
d'imposta del 36%.
Parimenti è fissato al 31 dicembre 2012 anche il
termine entro il quale è possibile fruire della
detrazione
dal'Irpef del 19% su
spese di ristrutturazione edilizia, sempre volte
all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Tutte le novità sono riportate nel dettaglio nel
nostro
speciale dedicato alle Agevolazioni Fiscali.
La novità di maggior rilievo contenuta nel nuovo
testo riguarda la
documentazione
da presentare per ottenere le agevolazioni
fiscali previste nell'ambito del settore auto
e mobilità per
disabili che hanno diritto alle agevolazioni su
auto senza necessità di adattamenti.
Nella precedente versione:
- ai non vedenti era richiesto un certificato di
attestazione della disabilità rilasciato da una
Commissione medica pubblica;
- ai disabili psichici o mentali era richiesto
il verbale di accertamento dell'handicap emesso
dalla Commissione medica presso una ASL , dal
quale risulti che il soggetto si trovi in
situazione di handicap grave derivante da
disabilità psichica, ai sensi della legge 104/92
- ai disabili con grave limitazione della
capacità di deambulazione, o pluriamputati, era
richiesto il verbale di accertamento
dell'handicap emesso dalla Commissione medica
presso una ASL , dal quale risulti che il
soggetto si trovi in situazione di handicap
grave derivante da patologie, ai sensi della
legge 104/92.
In merito a tutto questo l'Agenzia delle Entrate
ha emanato, in data
23 aprile 2010,
la
circolare
numero 21, che ha
fornito le seguenti precisazioni:
a)
I portatori di
handicap psichico o mentale,
come previsto con le altre categorie di
disabili, conservano il diritto di chiedere i
benefici fiscali per l'acquisto di veicoli anche
quando lo stato di handicap grave non è
attestato dalla commissione medica ai sensi
della legge 104/92 ma da una
commissione
medica pubblica
preposta all'accertamento dello stato di
invalidità. La dicitura che deve essere
riportate nel certificato è "…con
totale e permanente inabilità lavorativa e con
necessità di assistenza continua, non essendo in
grado di svolgere i normali atti quotidiani
della vita". Non può
essere considerata idonea, invece, la
certificazione che attesta genericamente che la
persona è invalida.
b)
I disabili con
grave limitazione della capacità di
deambulazione, o pluriamputati,
analogamente a quanto detto ne punto precedente,
possono documentare lo stato di handicap grave
mediante certificazione redatta da una
commissione
pubblica. Il
certificato deve attestare specificamente "l'impossibilità
a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di
un accompagnatore".
c) Per le
persone affette
da sindrome di
Down,
rientranti nella categoria di portatori di
handicap psichico e mentale, è ritenuta
ugualmente valida la
certificazione
rilasciata dal proprio medico di base.
d) La possibilità di fruire delle agevolazioni
fiscali per l'acquisto dell'auto non è preclusa
nei casi in cui l'indennità di accompagnamento,
comunque riconosciuta dalla commissione
competente, sia sostituita da altre forme di
assistenza sanitaria.
PER
APPROFONDIRE:
Agenzia delle Entrate
Consulta il nostro
Speciale Guida alle Agevolazioni fiscali
Scarica il testo completo della
Guida alle agevolazioni fiscali per i disabiliaggiornato
Alessandra Babetto
http://www.disabili.com/