Le novità: età dei potenziali beneficiari, anni di contribuzione necessari. Via libera della commissione Lavoro. Il sottosegretario Viespoli: "Riformulato un testo maggiormente sostenibile"

ROMA - Una nuova versione del testo unificato delle proposte di legge in materia di prepensionamento per i familiari di disabili gravi: ha ricevuto il via libera della commissione Lavoro del Senato il 28 luglio scorso e per il relatore, Teresio Delfino dell'Udc, è "il frutto di una intensa attività di approfondimento svolta in sede di comitato ristretto" e anche della "decisiva attività di interlocuzione svolta dal presidente della commissione nei confronti dei soggetti istituzionalmente competenti".
Le modifiche rispetto al testo precedente riguardano in particolare i requisiti di accesso al beneficio previsto, anche in vista di un ridimensionamento degli oneri finanziari recati dal provvedimento. Il relatore nella seduta del 28 luglio ha spiegato che si è intervenuti innanzitutto sul comma 1 dell'articolo 1, innalzando il limite minimo di età dei potenziali beneficiari da 50 a 53 anni, e allo stesso tempo aumentando da 15 a 18 il numero di anni di contribuzione, versati in costanza di assistenza al familiare convivente disabile, necessari per accedere al beneficio. È stato inoltre portato a 4 anni il limite massimo di contribuzione figurativa (il periodo per il quale vengono accreditati contributi senza che sia stata effettivamente svolta attività lavorativa) riconosciuta ai potenziali beneficiari e si è ridotto da un anno a 6 mesi il periodo aggiuntivo di contribuzione figurativa riconosciuto ad uno solo dei genitori di persone disabili.
Non sono state inserite nel testo unificato le disposizioni in tema di permessi, in quanto al Senato c'è il provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di lavoro, che contiene una delega al governo in vista di un riordino della normativa. La commissione, dopo aver adottato il testo per il prosieguo dei lavori, nella seduta del 29 luglio ha quindi cominciato a esaminare gli emendamenti presentati. Nell'occasione il sottosegretario al Lavoro Pasquale Viespoli ha preso atto che la commissione, dopo avere effettuato una serie di audizioni informali e avere riformulato il testo del provvedimento, prospetta ora un intervento che appare "ad una prima valutazione, maggiormente sostenibile, sebbene sia necessario che gli aspetti di carattere finanziario vengano esaminati anche nelle altre sedi competenti e, in particolare, nell'ambito della V commissione (Bilancio)". (dp)
Di seguito il nuovo testo unificato
adottato come testo base
Art. 1.
(Collocamento anticipato in quiescenza).
1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, alle
lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano
al lavoro di cura e di assistenza di
familiari disabili in condizione di totale
inabilità lavorativa, aventi una percentuale
di invalidità uguale al 100 per cento, che
assume connotazione di gravità ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di
assistenza continua poiché non in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita, ai
sensi di quanto previsto dalla tabella di
cui al decreto del Ministro della sanità 5
febbraio 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.
47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su
richiesta, il diritto all'erogazione
anticipata del trattamento pensionistico,
purché abbiano compiuto il cinquantatreesimo
anno di età, a seguito del versamento di
almeno venticinque anni di contributi
previdenziali, di cui almeno diciotto
annualità versate nel periodo di costanza di
assistenza al familiare convivente disabile.
Nel caso di handicap congenito,
certificato da una struttura pubblica
afferente al servizio sanitario nazionale,
la costanza di assistenza è comunque
calcolata dalla nascita. Il beneficio
previdenziale di cui al presente comma è
riconosciuto a condizione che il familiare
disabile non sia stato ricoverato in modo
continuativo in un istituto specializzato a
tempo pieno, nei diciotto anni di cui al
primo periodo, ovvero non risulti
stabilmente ricoverato, alla data di entrata
in vigore della presente legge, in un
istituto specializzato a tempo pieno.
2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al
comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini
della determinazione del trattamento
pensionistico, in ogni caso calcolato con il
sistema previdenziale vigente, a una
contribuzione figurativa di due mesi per
ogni anno di contribuzione effettiva, per un
massimo di quattro anni, purché versata in
costanza di assistenza al familiare
disabile.
3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2, al di
fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2,
comma 1, può essere goduto da un solo
familiare convivente per ciascuna persona
disabile, come definita ai sensi del comma
1, presente all'interno del nucleo
familiare.
4. Il beneficio di cui ai comma 1 e 2 si
applica alla lavoratrice o al lavoratore che
presta assistenza al disabile, come definito
al comma 1, purché abbia compiuto il
cinquantatreesimo anno di età e
indipendentemente dalla sua appartenenza al
settore pubblico, al settore privato, alle
libere professioni, al commercio o
all'artigianato, e non è cumulabile con
benefìci analoghi ai fini pensionistici.
5. Ai fini della presente legge, per
lavoratore o lavoratrice si intende uno solo
tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore,
fratello o sorella che convive e ha
stabilmente convissuto con la persona
disabile per il periodo per il quale si
richiede il beneficio, come definito
all'articolo 1, comma
1, da comprovare mediante apposita
certificazione storico-anagrafica rilasciata
dal comune di residenza, e che svolge
un'attività lavorativa.
6. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 può
essere concesso al fratello o alla sorella
del familiare disabile solamente se il
genitore è assente o impossibilitato a
prestare assistenza al familiare disabile
per gravi motivi di salute, come risultante
da apposita certificazione di morte o
sanitaria rilasciata da una struttura
pubblica afferente al Servizio sanitario
nazionale.
Art. 2.
(Norme in favore dei genitori di persone
disabili gravi).
1. Limitatamente a uno dei genitori che
assiste stabilmente il figlio disabile ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, è
riconosciuta, oltre ai benefici di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, una ulteriore
contribuzione figurativa, ai fini della
determinazione del trattamento
pensionistico, in ogni caso calcolato con il
sistema previdenziale vigente, di sei mesi
ogni cinque anni di contribuzione effettiva,
versata in costanza di assistenza al figlio
disabile.
2. Qualora la presenza nel nucleo familiare
di figli disabili ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, sia superiore all'unità, i benefìci
previsti dalla presente legge spettano a
entrambi i genitori.
Art. 3.
(Contribuzione volontaria).
1. Limitatamente ai genitori che si sono
dedicati al lavoro di cura e di assistenza
di soggetti disabili ai sensi dell'articolo
1, comma 1, per almeno quindici anni, e che
non hanno mai svolto un'attività lavorativa,
è prevista la possibilità di versare i
contributi volontari fino al raggiungimento
dei venticinque anni di contribuzione,
secondo le modalità previste dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale
domestico.
2. Limitatamente ai genitori che hanno
dovuto lasciare la propria occupazione
lavorativa per assistere con continuità per
almeno quindici anni un figlio disabile ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, è prevista
la possibilità di una contribuzione
volontaria fino al raggiungimento dei
venticinque anni di contribuzione.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 e 2 è
riconosciuto il diritto, ai fini della
determinazione del trattamento
pensionistico, in ogni caso calcolato con il
sistema previdenziale vigente, a una
contribuzione figurativa di due mesi per
ogni anno di assistenza al familiare
disabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
Art. 4.
(Modalità di riconoscimento dei
benefici).
1. Ai fini del riconoscimento dei benefici
di cui alla presente legge, i soggetti di
cui all'articolo 1 e 2 inviano una apposita
domanda all'ente previdenziale competente,
riportante i dati anagrafici del richiedente
e del familiare disabile assistito, e alla
quale vengono allegati in originale o in
copia conforme all'originale:
a) certificazioni
di invalidità al 100 per cento, totale
inabilità lavorativa e condizione di gravità
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativi al
disabile assistito, come definito
all'articolo 1, comma 1, rilasciati dalle
Commissioni Mediche preposte;
b) ulteriore
certificazione comprovante lo stato di
disabilità risultante da apposita
certificazione sanitaria rilasciata da una
struttura pubblica afferente al Servizio
sanitario nazionale, qualora il periodo di
costanza di assistenza al familiare disabile
abbia avuto inizio precedentemente
all'accertamento della disabilità da parte
delle Commissioni Mediche preposte,fermi
restando i requisiti di cui al comma 1,
articolo 1;
c) dichiarazione
di appartenenza all'elenco dei soggetti come
elencato al comma 5 dell'articolo 1 e, nel
caso si tratti di
fratello o sorella, certificazione di morte
o di impossibilità, per gravi motivi di
salute, del genitore ad assistere il figlio
disabile, come risultante da apposita
certificazione sanitaria rilasciata da una
struttura pubblica afferente al Servizio
sanitario nazionale;
d) certificato
storico-anagrafico relativo alla convivenza
nel periodo per il quale si richiede il
beneficio, come definito all'articolo 1,
comma 1;
e) richiesta
di anticipazione rispetto ai limiti di età
previsti dalla normativa vigente ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione di
anzianità o di vecchiaia;
f) certificazione
del numero di annualità di contribuzione
versate o accreditate in favore
dell'assicurato e il numero di annualità di
contribuzione versate nel periodo di
assistenza al familiare disabile convivente,
non inferiore ai limiti minimi di cui al
comma 1 dell'articolo 1.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in 712,3 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010, si
provvede mediante corrispondente utilizzo
delle proiezioni per gli anni 2010 e 2011
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno
2009, allo scopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
(7 agosto 2009)
Fonte: www.superabile.it

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