
La nuova disciplina dettata dall'art. 20 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), in materia di attribuzione delle citate provvidenze, introduce delle importanti innovazioni sia sul piano procedurale che su quello giudiziario, sostanzialmente assegnando all'INPS il ruolo di unico referente e soggetto responsabile in ordine al riconoscimento dei benefici di legge.
Come e' noto, l'art. 20 del citato decreto legge prevede che "a decorrere dal l° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile ed handicap le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS".
Le domande volte ad ottenere i benefici di cui sopra "... complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale ed in via telematica, le domande alle Aziende sanitarie locali" (così l'art. 1, comma. 3, D.L. cit.).
L'INPS con determinazione 189 del 20 Ottobre 2009 ha descritto il nuovo flusso organizzativo e procedurale, indicando le modalità di presentazione telematica e gestione delle relative domande, nonché di convocazione a visita e stesura dei verbali.
In sintesi a decorrere dal 1° gennaio 2010, il processo di erogazione delle prestazioni agli invalidi civili sarà qualificato dai seguenti elementi di novità:
- la"scheda di segnalazione"che verrà compilata on line dal medico certificatore. Se necessario il certificato in forma cartacea può essere acquisito e trasmesso da altro soggetto autorizzato (medico dell'ente di patronato o di altri soggetti abilitati).
- anche la sezione "domanda" è compilata on line, previo abbinamento con il certificato precedentemente acquisito.
- completata la connessione tra i due moduli (certificato e sezione domanda), il sistema consente l'inoltro all'INPS. Il sistema fornisce l'avviso di avvenuta ricezione e successivamente i riferimenti di convocazione a visita (proposta di luogo data e orario). Il richiedente, a sua volta , può disporre di una funzione abilitata alla modifica della data di visita, entro i limiti temporali proposti dalla procedura.
- in fase di accertamento sanitario, la composizione delle Commissioni ASL è integrata dalla presenza di un medico dell'INPS
- i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti.
- i riconoscimenti con giudizio unanime danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio economici, contenendo al massimo i tempi di concessione, fatto salvo il diritto di verifica sanitaria sempre vigente.
- i riconoscimenti (e i mancati riconoscimenti) a maggioranza generano l'esame agli atti e l'eventuale disposizione di una nuova visita. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell'eventuale concessione entro il tempo soglia di quattro mesi.
- la Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha facoltà di estrarre posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti (sia agli atti, sia con disposizione di nuova visita).
- l'Istituto diventa unica parte nell'ambito del contenziosi. Nel caso in cui un giudice nomini un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà obbligatoriamente presenziare un medico INPS.
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