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Pensione
minima e maggiorazioni
Il trattamento
minimo, o pensione minima, è il trattamento
pensionistico riconosciuto a coloro i quali, sulla
base del calcolo dei contributi versati,
otterrebbero una pensione inferiore ad un livello
fissato dalla legge che è considerato il "minimo
vitale", e il cui importo varia ogni anno, tenendo
conto dell'indice Istat.
Per l'anno 2011 è
stato fissato a 467,42 euro, e può essere
incrementato, se si è in possesso di determinati
requisiti.
Per i casi
previsti dall'art 38 della Legge 448/01 (mutilati e
invalidi civili, titolari di pensione di inabilità,
ultra 70enni, ciechi civili, sordomuti
ultrassessantacinquenni, ecc) viene alzata a 591,87
euro. Invece viene alzata a 603,87 euro, come
imposrto massimo totale, ovvero comprese tutte le
maggiorazioni, così come stabilito dall'art. 5,
comma 5, della Legge 127/2007.
Il trattamento
minimo spetta solo se non vengoro superati
determinati limiti di reddito (non si considera il
reddito della casa di abitazione e il trattamento di
fine rapporto), che variano a seconda che il
soggetto sia o meno coniugato: se si tratta di un
soggetto non coniugato, o separato legalmente,
l'integrazione è attribuita per intero se il reddito
non supera, 5.956,60 euro (per il 2009), o in misura
parziale se non si supera il limite di 11.913,20
euro (per il 2009).
Se invece il
soggetto è coniugato, l'integrazione è attribuita
per intero se il reddito complessivo del pensionato
e del coniuge non supera, il limite di 23.042,24
euro (per il 2009), o in misura parziale se il
reddito complessivo non supera 28.802,80 euro (per
il 2009).
Nel caso vi sia
il coniuge, i redditi di entrambi vanno sommati e la
verifica va effettuata sia rispetto al reddito
singolo che al reddito coniugale, e qualora vi sia
il superamento anche di uno solo dei due limiti non
si ha diritto all'integrazione. Inoltre, la legge
numero 127 del 3 agosto 2007 ha introdotto una somma
aggiuntiva (la quattordicesima), a favore dei
titolari di pensioni basse.
La normativa
prevede una maggiorazione della pensione stessa nel
caso in cui il cittadino non possegga redditi o ne
disponga in misura limitatissima.
Dal 1° gennaio
2002, la Finanziaria ha stabilito un incremento
della maggiorazione sociale così da garantire un
reddito pari a 516,46 euro al mese per tredici
mensilità, importo che varia di anno in anno.
Per poter avere
la maggiorazione, sono previsti limiti sia di età
che di reddito, ed anche in questo caso si considera
anche il reddito del coniuge. Per i non coniugati il
limite è 7.730,32 euro, per i coniugati redditi
propri e del coniuge non devono complessivamente
superare 13.047,97 euro.
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