Permesso massimo di due anni
Maria Rosa Gheido
I
lavoratori dipendenti possono fruire a diverso
titolo di permessi per l'assistenza a familiari
disabili. In particolare, possono fruire del
congedo straordinario istituito dall'articolo 4,
comma 2, della legge 53/2000 per l'assistenza a
persone in situazione di disabilità grave, per
una durata massima di due anni da computarsi
nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Durante tale periodo spetta un'indennità pari
all'ultima retribuzione percepita con un massimo
di 32.766 euro, oltre al relativo accredito
contributivo figurativo, per un importo
complessivo massimo pari, per l'anno 2010, a
43.579,06 euro. L'indennità è corrisposta dal
datore di lavoro secondo le modalità previste
per la corresponsione dei trattamenti economici
di maternità, ponendo quindi l'indennità a
carico dell'Inps – anche se il lavoratore del
settore privato è iscritto a un altro ente
previdenziale – come chiarito dall'Inps con il
messaggio 17899 del 6 luglio 2010 (si veda «Il
Sole 24 Ore» del 7 luglio).
L'estensione del diritto
Fermo restando che l'attestazione dello stato di
grave handicap deve essere rilasciata
esclusivamente da parte degli organismi o
soggetti indicati dalla legge 104/92, la legge
finanziaria del 2004 ha soppresso l'obbligo di
far trascorrere cinque anni dalla dichiarazione
di inabilità alla richiesta del congedo.
La materia è, ora, disciplinata, dal comma 5,
articolo 42 del decreto legislativo 151/2001 sul
quale è, peraltro, intervenuta più volte la
Corte costituzionale che ha via via esteso il
novero dei soggetti che possono chiedere il
congedo straordinario. Originariamente era la
lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno
dei fratelli o sorelle conviventi di un soggetto
con handicap in situazione di gravità. La Corte
costituzionale, con la sentenza 233/2005, ha
dichiarato l'illegittimità del citato comma,
nella parte in cui non prevedeva il diritto di
uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con
soggetto con handicap in situazione di gravità a
fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in
cui i genitori fossero impossibilitati a
provvedere all'assistenza del figlio
handicappato perché totalmente inabili.
Successivamente, con la sentenza 158/2007 la
stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità della
disposizione nella parte in cui non prevede il
diritto, in via prioritaria rispetto agli altri
congiunti indicati dalla norma, anche per il
coniuge convivente con «soggetto con handicap in
situazione di gravità».
Infine, con la sentenza 19 del 2009 la Corte ha
sancito il diritto al congedo anche per il
figlio convivente, in assenza di altri soggetti
idonei a prendersi cura della persona in
situazione di disabilità grave. Oggi possono
chiedere il congedo straordinario i lavoratori
dipendenti secondo il seguente ordine di
priorità: 1°) coniuge convivente della persona
gravemente disabile 2°) genitori, naturali o
adottivi e affidatari; 3°) fratelli o sorelle –
alternativamente – conviventi con il soggetto
portatore di handicap grave; 4°) figlio
convivente con la persona gravemente disabile.
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