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Previdenza e assistenza economica - prestazioni
economiche esportabili e non esportabili all'estero
Prestazioni
economiche non esportabili all'estero Le prestazioni
non contributive non sono esportabili da un Paese
all'altro. Secondo la normativa comunitaria, le
prestazioni speciali a carattere non contributivo
(pensione sociale e assegno sociale, pensioni,
assegni e indennitą per gli invalidi civili, ciechi
e civili e sordi) vanno garantite dal Paese di
residenza e, di conseguenza, non sono esportabili in
ambito comunitario o extracomunitario. Pertanto, per
quanto riguarda l'Italia, non sono esportabili: *
l'assegno sociale (ex pensione sociale) * gli
assegni, pensioni e indennitą di invaliditą civile
Queste disposizioni riguardano gli italiani che
decidono di trasferirsi all'estero e la possibilitą
o meno di far accreditare le prestazioni
assistenziali in istituti bancari esteri. L'INPS
precisa che le provvidenze economiche concesse agli
invalidi civili non sono accreditabili in istituti
bancari esteri, nel caso di trasferimento prolungato
in un altro paese. Mentre potranno continuare ad
essere erogate in Italia, nel caso di un eventuale
spostamento all'estero, sempre che la permanenza
nell'altro stato sia di breve durata. Di conseguenza
nel caso di spostamento transitorio č possibile
continuare a mantenere la residenza in Italia e le
prestazioni economiche verranno erogate nella
modalitą utilizzata abitualmente, sul conto bancario
o conto postale, in istituti bancari italiani. Se le
stesse sono riscosse direttamente allo sportello
potranno essere ritirate anche da un'altra persona
munita da delega del titolare della provvidenza.
Prestazioni esportabili previste dai Regolamenti
Comunitari I Regolamenti comunitari in materia di
sicurezza sociale e libera circolazione dei
lavoratori garantiscono, invece, in tutti i Paesi
membri dell'Unione Europea, l'assicurazione contro
la vecchiaia, l'invaliditą e la morte (pensioni per
attivitą lavorativa), l'assicurazioni per gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione,
l'assistenza malattia e maternitą e le prestazioni
familiari. Lo scopo č di tutelare i lavoratori che
hanno svolto attivitą lavorativa dipendente o
autonoma, nel settore privato e in quello pubblico
(dal 25 ottobre 1998), nei diversi Stati membri. Le
pensioni dei Paesi Extracomunitari Per quanto
riguarda i Paesi Extracomunitari l'Italia ha
stipulato convenzioni bilaterali con alcuni Stati.
Anche in questo caso queste convenzioni hanno lo
scopo di tutelare i lavoratori che hanno prestato
e/o prestano attualmente attivitą lavorativa, oltre
che in Italia, anche in questi Paesi. Fonte:
http://www.inps.it/ - http://www.esteri.it/
Fronte: superabile.it |