Privacy: sempre vietate le foto sul permesso
invalidi
di Associazione Istituto Cortivo
... anche se apposte sul retro
Sono
sempre vietata la foto sui permessi di
circolazione e sosta di veicoli a servizio di
persone invalide, anche se apposta sul retro. Lo
prescrive un recente provvedimento del Garante
della privacy.
Un
Comune, per contrastare possibili abusi nell’uso
dei contrassegni speciali per disabili (i cc.dd.
“permessi invalidi”), quali uso improprio,
contraffazioni e finti smarrimenti, ha deciso di
apporre la fotografia dell’intestatario sul
retro dell’autorizzazione. Secondo l’ente
territoriale, questa procedura da un lato
avrebbe salvaguardato le esigenze di privacy,
poiché la fotografia in ogni caso non sarebbe
stata direttamente visibile all’atto
dell’esposizione del contrassegno sul parabrezza
anteriore del veicolo, dall’altro avrebbe reso
più agevoli le procedure di controllo da parte
della polizia municipale.
Il Garante della privacy è intervenuto nella
questione e non è stato dello stesso parere
(provvedimento del 18.2.2010), poiché i
contrassegni rilasciati a qualunque titolo per
la circolazione e sosta di veicoli condotti o al
servizio di persone invalide possono contenere i
soli dati indispensabili a individuare
l’autorizzazione rilasciata, ovvero gli estremi
(numero di rilascio e data) di quest’ultima. La
polizia municipale può verificarne la validità
ovvero eventuali abusi, richiedendo l’esibizione
di un documento d’identità del disabile presente
a bordo dell’autoveicolo.
Per completezza, si riporta l’art. 74, commi da
1 a 3, del Codice della privacy (D.L.vo
30.6.2003, n. 196):
“Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a
centri storici
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo
per la circolazione e la sosta di veicoli a
servizio di persone invalide, ovvero per il
transito e la sosta in zone a traffico limitato,
e che devono essere esposti su veicoli,
contengono i soli dati indispensabili ad
individuare l'autorizzazione rilasciata e senza
l'apposizione di simboli o diciture dai quali
può desumersi la speciale natura
dell'autorizzazione per effetto della sola
visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona
fisica interessata sono riportati sui
contrassegni con modalità che non consentono,
parimenti, la loro diretta visibilità se non in
caso di richiesta di esibizione o necessità di
accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche in caso di fissazione a qualunque titolo
di un obbligo di esposizione sui veicoli di
copia del libretto di circolazione o di altro
documento”.
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1703133
***
L'intervento prescrittivo del Garante a tutela
della privacy delle
categorie deboli, sarà inserito negli
aggiornamenti al testo "Interventi a sostegno
del disabile motorio", adottato nel
corso per Amministratore di sostegno
dell'Istituto Cortivo.
http://www.vita.it/