Stupri, Consulta choc:"carcere non obbligatorio"
Stupri, Consulta choc:"carcere non obbligatorio"
Carfagna: la Corte sbaglia
La
Corte costituzionale cancella la norma che
imponeva la detenzione in carcere per i più
odiosi delitti sessuali - violenza sessuale,
atti sessuali con minorenni e prostituzione
minorile - e affida al giudice la possibilità di
disporre misure alternative per salvaguardare le
esigenze cautelari. La sentenza non piace al
ministro per le Pari Opportunità: «la Corte
sbaglia - dice - perché chi stupra donne e
bambini merita il carcere». Ed è critico anche
Telefono Rosa: «Mi chiedo - afferma la
presidente Gabriella Carnieri Moscatelli - se in
un momento in cui scorre sangue a fiotti per le
donne, oggetto di violenza, se persone che si
macchiano di questi reati debbano essere rimessi
in giro. Come ci cauteliamo?».
A partire dal 2009, con l'approvazione da parte
del Parlamento della legge di contrasto alla
violenza sessuale - nata sulla base di un
diffuso allarme sociale legato alla
recrudescenza di episodi di aggressioni alle
donne - non era consentito al giudice (salvo che
non vi fossero esigenze cautelari) di applicare,
per i tre delitti sessuali al vaglio della Corte
Costituzionale, misure cautelari diverse e meno
afflittive della custodia in carcere alla
persona raggiunta da gravi indizi di
colpevolezza. La Consulta ha ora ritenuto la
norma in contrasto con alcuni articoli della
Costituzionale e ha detto sì alle alternative al
carcere «nell'ipotesi in cui siano acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfate con altre
misure».
I giudici costituzionali erano stati investiti
della questione da diverse autorità giudiziarie,
le quali, avevano, tra l'altro, osservato che
l'obbligo di disporre, come unica misura
cautelare, la custodia in carcere dell'indagato
è prevista nel nostro ordinamento, oltre che per
i delitti sessuali, solo per i reati di mafia.
La Corte Costituzionale ha osservato, nella
sentenza n. 265 (scritta da Giuseppe Frigo),
che, «per quanto odiosi e riprovevoli, i fatti
che integrano i delitti in questione ben possono
essere e in effetti spesso sono meramente
individuali e tali, per le loro connotazioni, da
non postulare esigenze cautelari affrontabili
solo e rigidamente con la misura massima», cioè
il carcere.
Inoltre, la Corte ha ritenuto ingiustificata
l'equiparazione dei delitti sessuali ai delitti
di mafia; e ha osservato che la funzione di
rimuovere l'allarme sociale «è una funzione
istituzionale della pena», conseguenza di un
giudizio definitivo di responsabilità, e non può
essere affidata alla fase antecedente a un
giudizio di colpevolezza. In definitiva - ha
concluso la Consulta - la norma che dispone
obbligatoriamente la custodia in carcere
dell'indagato per delitti sessuali va cancellata
perchè viola l'articolo 3 della Costituzione
(uguaglianza davanti alla legge) «per
l'ingiustificata parificazione» dei procedimenti
a quelli concernenti i delitti di mafia;
l'articolo 13 (libertà personale), che
costituisce il fondamento del regime ordinario
delle misure cautelari; l'articolo 27 (funzione
della pena), in quanto attribuisce alle misure
cautelari funzioni tipiche della pena
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