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Stupri, Consulta choc:"carcere non obbligatorio"

Stupri, Consulta choc:"carcere non obbligatorio" Carfagna: la Corte sbaglia


La Corte costituzionale cancella la norma che imponeva la detenzione in carcere per i più odiosi delitti sessuali - violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e prostituzione minorile - e affida al giudice la possibilità di disporre misure alternative per salvaguardare le esigenze cautelari. La sentenza non piace al ministro per le Pari Opportunità: «la Corte sbaglia - dice - perché chi stupra donne e bambini merita il carcere». Ed è critico anche Telefono Rosa: «Mi chiedo - afferma la presidente Gabriella Carnieri Moscatelli - se in un momento in cui scorre sangue a fiotti per le donne, oggetto di violenza, se persone che si macchiano di questi reati debbano essere rimessi in giro. Come ci cauteliamo?».

A partire dal 2009, con l'approvazione da parte del Parlamento della legge di contrasto alla violenza sessuale - nata sulla base di un diffuso allarme sociale legato alla recrudescenza di episodi di aggressioni alle donne - non era consentito al giudice (salvo che non vi fossero esigenze cautelari) di applicare, per i tre delitti sessuali al vaglio della Corte Costituzionale, misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza. La Consulta ha ora ritenuto la norma in contrasto con alcuni articoli della Costituzionale e ha detto sì alle alternative al carcere «nell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfate con altre misure».

I giudici costituzionali erano stati investiti della questione da diverse autorità giudiziarie, le quali, avevano, tra l'altro, osservato che l'obbligo di disporre, come unica misura cautelare, la custodia in carcere dell'indagato è prevista nel nostro ordinamento, oltre che per i delitti sessuali, solo per i reati di mafia. La Corte Costituzionale ha osservato, nella sentenza n. 265 (scritta da Giuseppe Frigo), che, «per quanto odiosi e riprovevoli, i fatti che integrano i delitti in questione ben possono essere e in effetti spesso sono meramente individuali e tali, per le loro connotazioni, da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo e rigidamente con la misura massima», cioè il carcere.

Inoltre, la Corte ha ritenuto ingiustificata l'equiparazione dei delitti sessuali ai delitti di mafia; e ha osservato che la funzione di rimuovere l'allarme sociale «è una funzione istituzionale della pena», conseguenza di un giudizio definitivo di responsabilità, e non può essere affidata alla fase antecedente a un giudizio di colpevolezza. In definitiva - ha concluso la Consulta - la norma che dispone obbligatoriamente la custodia in carcere dell'indagato per delitti sessuali va cancellata perchè viola l'articolo 3 della Costituzione (uguaglianza davanti alla legge) «per l'ingiustificata parificazione» dei procedimenti a quelli concernenti i delitti di mafia; l'articolo 13 (libertà personale), che costituisce il fondamento del regime ordinario delle misure cautelari; l'articolo 27 (funzione della pena), in quanto attribuisce alle misure cautelari funzioni tipiche della pena

 

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