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Tariffe elettriche agevolate per clienti disagiati, al via il nuovo regime di protezione sociale!


Al via le modalità applicative di compensazione del nuovo regime di protezione sociale previste dal decreto interministeriale 28 Dicembre 2007 e destinate ai clienti:
  • in condizioni di disagio economico aventi utenze residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW
  • in condizioni di disagio fisico che utilizzano apparecchiature medico-terapeutiche elettriche per il mantenimento in vita ed utenze per usi domestici 

Le compensazioni per disagio fisico e disagio economico sono anche cumulabili, in presenza dei rispettivi sopra indicati requisiti.
 
a) Clienti in stato di disagio economico:
Per i clienti in disagio economico si prevede un risparmio del 20% circa sulle bollette di energia elettrica ed un valore del 'bonus' differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare:
 

  • 58 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone (per l'anno 2009)
     
  • 75 euro/anno per 3-4 persone (per l'anno 2009)
     
  • 130 euro/anno per un numero di persone superiore a 4 (per l'anno 2009)
Potranno accedere al bonus sociale, tutti i nuclei familiari che dispongono di un ISEE in corso di validità (indicatore di situazione economica equivalente), il cui valore sia inferiore o uguale a 7500 euro.
Il sistema di tutela per i clienti in disagio economico è in vigore dal 1° Gennaio 2009 e prevede che il godimento del bonus sarà anche retroattivo a partire, al massimo, dal 1.1.2008 per tutte le richieste pervenute entro il 31 Marzo 2009.
Il valore del bonus per l’anno 2008 è il seguente:
 
  • 60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone (ammontare previsto per l’anno 2008)
     
  • 78 euro/anno per 3-4 persone  (ammontare previsto per l’anno 2008)
     
  • 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4  (ammontare previsto per l’anno 2008)
 
Le richieste pervenute dopo tale data non consentiranno di beneficiare del bonus retroattivamente a partire, al massimo, dal 1.1.2008(come da delibera ARG/elt 117/08 e sue successive modifiche ed integrazioni).

a1) Come chiedere il bonus:

Grazie ad un apposito sistema informatico, a disposizione dei Comuni, chiamato SGATE , il cliente domestico residente fino a 3 kW di potenza impegnata ed economicamente disagiato avrà accesso ad un unico bonus per ogni singola fornitura recandosi presso il proprio Comune di residenza (o presso altro istituto da questo designato) per compilare l'apposita modulistica con l'attestazione del valore ISEE, la fotocopia di un documento di identificazione (e nel caso di presentazione tramite delega, si richiede il documento diriconoscimento del delegato) , le indicazioni relative al cliente, alla sua residenza, alla numerosità della famiglia anagrafica ed alle caratteristiche della fornitura elettrica di cui è intestatario (reperibili su ogni bolletta). I moduli sono reperibili sia sul sito dell'Autorità www.autorita.energia.it/index.htm che presso i Comuni. E' fortemente sconsigliato fare richiesta di ammissione senza utilizzare l'apposita modulistica onde evitare il rifiuto della domanda.

Per maggiori informazioni sull'ISEE consulta il seguente link https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm

a2) Caratteristiche della compensazione:

La domanda, verificata da opportuni controlli, avrà validità 12 mesi a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune alla società distributrice di energia elettrica. Per il rinnovo, bisognerà riattenersi alle stesse modalità precedentemente adottate entro e non oltre la fine del mese precedente quello di scadenza. In caso di esito positivo, verrà riapplicata la compensazione per altri 12 mesi. Le richieste presentate successivamente al termine di scadenza saranno trattate come nuove richieste di ammissione.

La componente tariffaria compensativa sarà evidenziata a partire dalla prima fattura utile e per ciascun ciclo di fatturazione.

Nel caso di cessazione della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali per mortis causa o aumenti di potenza oltre 3 kW, la compensazione cesserà contestualmente alla variazione contrattuale. Nel caso di modifica della numerosità familiare o della situazione reddituale/patrimoniale del cliente, la variazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo all’avvenuta notifica della variazione all’impresa di distribuzione da parte del Comune, fermo restando il termine di scadenza della compensazione.La modifica della numerosità familiare potrà essere comunicata solo a partire dal 1.4.2009. Nel caso di cambio di residenza del cliente domestico avente diritto alla compensazione, la segnalazione della nuova residenza sarà comunicata dal Comune di residenza (nel caso di cambio di abitazione nell'ambito del medesimo Comune) o dal Comune di nuova residenza alla società distributrice di energia elettrica ed il bonus sarà trasferito sulla nuova abitazione ed applicato fino alla scadenza originaria.

Clicca qui per gli esempi di risparmio.

Clicca qui per i dettagli sul riconoscimento della retroattività.


b) Clienti in stato di disagio fisico:
Per i clienti in disagio fisico si prevede per l’anno 2009 un valore del 'bonus' pari a 144 euro/anno ossia una riduzione indicativamente dell'80% considerando come esempio la maggior spesa sostenuta da un cliente domestico con contratto di fornitura per abitazioni di residenza anagrafica, potenza contrattuale di 3 kW e consumo annuo di 3500 kWh rispetto al cliente domestico tipo, avente uguale contratto di fornitura e consumo annuo pari a 2700 kWh.


Potranno accedere al bonus gli utilizzatori di apparecchiature elettromedicali, individuati tramite:
 
  • i piani di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico (PESSE) che identificano gli utilizzatori domestici di apparecchi elettromedicali inclusi negli elenchi delle forniture non interrompibili. In tal caso, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che indichi il tipo di apparecchiatura elettromedicale, la data a partire dalla quale si utilizza l' apparecchiatura e la sua necessità ai fini dell'esistenza in vita del cliente in oggetto
     
  • una certificazione ASL con data di ammissione ed eventuale scadenza che attesti l'utilizzo dell' apparecchiatura ed il tipo di strumentazione installata per il mantenimento in vita. Ove la certificazione ASL non riporti la data a partire dalla quale si utilizza l'apparecchiatura elettromedicale, dovrà essere presentata apposita autocertificazione attestante tale data. 
     

Il sistema di tutela anche per i clienti in stato di disagio fisico è in vigore dal 1° Gennaio 2009, prevede che il godimento del bonus sarà anche retroattivo a partire, al massimo, dal 1.1.2008 per il valore pari a 150 euro/anno sempre chè le richieste pervengano entro il 31 Marzo 2009. Le richieste pervenute dopo tale data non consentiranno di beneficiare del bonus retroattivamente a partire, al massimo, dal 1.1.2008 (come da delibera ARG/elt 117/08 e due succesive modificazioni ed integrazioni).

b1) Come chiedere il bonus:

Grazie ad un apposito sistema informatico, a disposizione dei Comuni, chiamato SGATE , il cliente domestico nel cui nucleo familiare sono presenti persone con disagio fisico potrà avere accesso al bonus recandosi presso il proprio Comune di residenza (o presso altro istituto da questo designato) per compilare l' apposita modulistica munito di certificazione ASL, fotocopia di un documento di identificazione, le indicazioni sulla fornitura elettrica di cui è intestatario (reperibili su ogni bolletta). I moduli sono disponibili sia sul sito dell' Autorità www.autorita.energia.it/index.htm che presso i Comuni. E' fortemente sconsigliato fare richiesta di ammissione senza utilizzare l'apposita modulistica onde evitare il rifiuto della domanda.

In relazione alle informazioni rese disponibili dal sistema informatico istituito presso il comune di residenza del cliente disagiato fisicamente, si procederà alla verifica delle seguenti condizioni atte al raggiungimento del bonus compensativo:

  • per ogni persona che versa in gravi condizioni di salute è prevista la compensazione con riferimento ad un solo punto di prelievo (POD reperibile su ogni bolletta). Quindi si possono avere più compensazioni per disagio fisico sul medesimo POD
  • la localizzazione delle apparecchiature deve coincidere con quella del punto di prelievo per il quale si richiede il bonus
  • l'intestatario del contratto di fornitura corrispondente del punto di prelievo per il quale si richiede la compensazione deve appartenere allo stesso nucleo familiare della persona che versa in gravi condizioni di salute.
     

b2) Caratteristiche della compensazione:

La domanda, una volta sottoposta alla sua veridicità, decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune alla società distributrice di energia elettrica e sarà riconosciuta senza interruzione fino al primo giorno del mese successivo alla notifica di cessato utilizzo delle apparecchiature elettromedicali.

La componente tariffaria compensativa sarà evidenziata a partire dalla prima fattura utile e per ciascun ciclo di fatturazione.
Nel caso di cessazione della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali per mortis causa, la compensazione cesserà contestualmente alla variazione contrattuale.

La riforma della tariffa domestica:

Il diritto alla compensazione non dipende dal servizio (Maggior Tutela o Mercato Libero) o dal venditore che si è scelto ma spetta a tutti i clienti domestici con i giusti requisiti. In caso del cambio di fornitore la compensazione continuerà ad essere erogata senza interruzione fino al termine della validità del diritto (per disagio economico) o fino a quando è necessario l' utilizzo dell' apparecchiatura elettromedicale (per il disagio fisico), indipendentemente dal fornitore scelto.

 Al fine di recuperare i milioni di euro necessari all'erogazione del bonus sociale, è stata prevista già a partire dal 1° Ottobre 2008, l'introduzione di una nuova componente tariffaria denominata AS applicata a tutte le utenze (domestiche e non), ad esclusione dei soggetti destinatari della compensazione. L'Autorità, contestualmente all'introduzione del regime di tutela sociale con la delibera ARG/elt 117/08 e sue successiveintegrazioni e modificazioni, ha disposto, a partire dal 1° Gennaio 2009, la revisione della struttura tariffaria applicata ai domestici prevedendo una struttura a 4 scaglioni di consumo sui corrispettivi di vendita e ditrasporto, non solo per i clienti con tariffa D2 ma anche per quelli con tariffa D3

 

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