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Tariffe
elettriche agevolate per clienti disagiati, al via
il nuovo regime di protezione sociale!
Al via le modalità applicative di
compensazione del nuovo regime di protezione sociale
previste dal decreto interministeriale 28 Dicembre
2007 e destinate ai clienti:
- in condizioni di disagio
economico aventi utenze residenti con potenza
impegnata non superiore a 3 kW
- in condizioni di disagio
fisico che utilizzano apparecchiature
medico-terapeutiche elettriche per il
mantenimento in vita ed utenze per usi
domestici
Le compensazioni per disagio
fisico e disagio economico sono anche cumulabili, in
presenza dei rispettivi sopra indicati requisiti.
a) Clienti in stato di disagio
economico:
Per i clienti in disagio economico si
prevede un risparmio del 20% circa sulle bollette di
energia elettrica ed un valore del 'bonus'
differenziato a seconda della numerosità del nucleo
familiare:
- 58 euro/anno per un nucleo
familiare di 1-2 persone (per l'anno 2009)
- 75 euro/anno per 3-4 persone
(per l'anno 2009)
- 130 euro/anno per un numero
di persone superiore a 4 (per l'anno 2009)
Potranno accedere al bonus sociale,
tutti i nuclei familiari che dispongono di un ISEE
in corso di validità (indicatore di situazione
economica equivalente), il cui valore sia inferiore
o uguale a 7500 euro.
Il sistema di tutela per i clienti in
disagio economico è in vigore dal 1° Gennaio 2009 e
prevede che il godimento del bonus sarà anche
retroattivo a partire, al massimo, dal 1.1.2008 per
tutte le richieste pervenute entro il 31 Marzo 2009.
Il valore del bonus per l’anno 2008 è
il seguente:
- 60 euro/anno per un nucleo
familiare di 1-2 persone (ammontare previsto per
l’anno 2008)
- 78 euro/anno per 3-4 persone
(ammontare previsto per l’anno 2008)
- 135 euro/anno per un numero
di persone superiore a 4 (ammontare previsto
per l’anno 2008)
Le richieste pervenute dopo tale data
non consentiranno di beneficiare del bonus
retroattivamente a partire, al massimo, dal
1.1.2008(come da delibera ARG/elt 117/08 e sue
successive modifiche ed integrazioni).
a1) Come chiedere il bonus:
Grazie
ad un apposito sistema informatico, a disposizione
dei Comuni, chiamato SGATE , il cliente domestico
residente fino a 3 kW di potenza impegnata ed
economicamente disagiato avrà accesso ad un unico
bonus per ogni singola fornitura recandosi presso il
proprio Comune di residenza (o presso altro istituto
da questo designato) per compilare l'apposita
modulistica con l'attestazione del valore ISEE, la
fotocopia di un documento di identificazione (e nel
caso di presentazione tramite delega, si richiede il
documento diriconoscimento del delegato) , le
indicazioni relative al cliente, alla sua residenza,
alla numerosità della famiglia anagrafica ed alle
caratteristiche della fornitura elettrica di cui è
intestatario (reperibili su ogni bolletta). I moduli
sono reperibili sia sul sito dell'Autorità
www.autorita.energia.it/index.htm
che presso i Comuni. E' fortemente sconsigliato fare
richiesta di ammissione senza utilizzare l'apposita
modulistica onde evitare il rifiuto della domanda.
Per
maggiori informazioni sull'ISEE consulta il seguente
link
https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm
a2) Caratteristiche della compensazione:
La
domanda, verificata da opportuni controlli, avrà
validità 12 mesi a decorrere dal primo giorno del
secondo mese successivo alla trasmissione delle
informazioni da parte del Comune alla società
distributrice di energia elettrica. Per il rinnovo,
bisognerà riattenersi alle stesse modalità
precedentemente adottate entro e non oltre la fine
del mese precedente quello di scadenza. In caso di
esito positivo, verrà riapplicata la compensazione
per altri 12 mesi. Le richieste presentate
successivamente al termine di scadenza saranno
trattate come nuove richieste di ammissione.
La
componente tariffaria compensativa sarà evidenziata
a partire dalla prima fattura utile e per ciascun
ciclo di fatturazione.
Nel caso
di cessazione della fornitura, volture, subentri o
modifiche contrattuali per mortis causa o aumenti di
potenza oltre 3 kW, la compensazione cesserà
contestualmente alla variazione contrattuale. Nel
caso di modifica della numerosità familiare o della
situazione reddituale/patrimoniale del cliente, la
variazione decorrerà dal primo giorno del mese
successivo all’avvenuta notifica della variazione
all’impresa di distribuzione da parte del Comune,
fermo restando il termine di scadenza della
compensazione.La modifica della numerosità familiare
potrà essere comunicata solo a partire dal 1.4.2009.
Nel caso di cambio di residenza del cliente
domestico avente diritto alla compensazione, la
segnalazione della nuova residenza sarà comunicata
dal Comune di residenza (nel caso di cambio di
abitazione nell'ambito del medesimo Comune) o dal
Comune di nuova residenza alla società distributrice
di energia elettrica ed il bonus sarà trasferito
sulla nuova abitazione ed applicato fino alla
scadenza originaria.
Clicca qui per gli esempi di
risparmio.
Clicca qui per i dettagli sul
riconoscimento della retroattività.
b) Clienti in stato di disagio
fisico:
Per i clienti in disagio fisico si
prevede per l’anno 2009 un valore del 'bonus' pari a
144 euro/anno ossia una riduzione indicativamente
dell'80% considerando come esempio la maggior spesa
sostenuta da un cliente domestico con contratto di
fornitura per abitazioni di residenza anagrafica,
potenza contrattuale di 3 kW e consumo annuo di 3500
kWh rispetto al cliente domestico tipo, avente
uguale contratto di fornitura e consumo annuo pari a
2700 kWh.
Potranno accedere al bonus gli
utilizzatori di apparecchiature elettromedicali,
individuati tramite:
- i piani di emergenza per la
sicurezza del servizio elettrico (PESSE) che
identificano gli utilizzatori domestici di
apparecchi elettromedicali inclusi negli elenchi
delle forniture non interrompibili. In tal caso,
deve essere allegata una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà che indichi
il tipo di apparecchiatura elettromedicale, la
data a partire dalla quale si utilizza l'
apparecchiatura e la sua necessità ai fini
dell'esistenza in vita del cliente in oggetto
- una certificazione ASL con
data di ammissione ed eventuale scadenza che
attesti l'utilizzo dell' apparecchiatura ed il
tipo di strumentazione installata per il
mantenimento in vita. Ove la certificazione ASL
non riporti la data a partire dalla quale si
utilizza l'apparecchiatura elettromedicale,
dovrà essere presentata apposita
autocertificazione attestante tale data.
Il
sistema di tutela anche per i clienti in stato di
disagio fisico è in vigore dal 1° Gennaio 2009,
prevede che il godimento del bonus sarà anche
retroattivo a partire, al massimo, dal 1.1.2008 per
il valore pari a 150 euro/anno sempre chè le
richieste pervengano entro il 31 Marzo 2009. Le
richieste pervenute dopo tale data non consentiranno
di beneficiare del bonus retroattivamente a partire,
al massimo, dal 1.1.2008 (come da delibera ARG/elt
117/08 e due succesive modificazioni ed
integrazioni).
b1) Come chiedere il bonus:
Grazie
ad un apposito sistema informatico, a disposizione
dei Comuni,
chiamato SGATE
, il cliente domestico nel cui nucleo familiare sono
presenti persone con disagio fisico potrà avere
accesso al bonus recandosi presso il proprio Comune
di residenza (o presso altro istituto da questo
designato) per compilare l' apposita modulistica
munito di certificazione ASL, fotocopia di un
documento di identificazione, le indicazioni sulla
fornitura elettrica di cui è intestatario
(reperibili su ogni bolletta). I moduli sono
disponibili sia sul sito dell' Autorità
www.autorita.energia.it/index.htm che
presso i Comuni. E' fortemente sconsigliato fare
richiesta di ammissione senza utilizzare l'apposita
modulistica onde evitare il rifiuto della domanda.
In
relazione alle informazioni rese disponibili dal
sistema informatico istituito presso il comune di
residenza del cliente disagiato fisicamente, si
procederà alla verifica delle seguenti condizioni
atte al raggiungimento del bonus compensativo:
- per ogni persona che versa in
gravi condizioni di salute è prevista la
compensazione con riferimento ad un solo punto
di prelievo (POD reperibile su ogni bolletta).
Quindi si possono avere più compensazioni per
disagio fisico sul medesimo POD
- la localizzazione delle
apparecchiature deve coincidere con quella del
punto di prelievo per il quale si richiede il
bonus
- l'intestatario del contratto
di fornitura corrispondente del punto di
prelievo per il quale si richiede la
compensazione deve appartenere allo stesso
nucleo familiare della persona che versa in
gravi condizioni di salute.
b2)
Caratteristiche della compensazione:
La
domanda, una volta sottoposta alla sua veridicità,
decorrerà dal primo giorno del secondo mese
successivo alla trasmissione delle informazioni da
parte del Comune alla società distributrice di
energia elettrica e sarà riconosciuta senza
interruzione fino al primo giorno del mese
successivo alla notifica di cessato utilizzo delle
apparecchiature elettromedicali.
La componente tariffaria compensativa sarà
evidenziata a partire dalla prima fattura utile e
per ciascun ciclo di fatturazione.
Nel caso di cessazione della fornitura, volture,
subentri o modifiche contrattuali per mortis causa,
la compensazione cesserà contestualmente alla
variazione contrattuale.
La
riforma della tariffa domestica:
Il
diritto alla compensazione non dipende dal servizio
(Maggior Tutela o Mercato Libero) o dal venditore
che si è scelto ma spetta a tutti i clienti
domestici con i giusti requisiti. In caso del cambio
di fornitore la compensazione continuerà ad essere
erogata senza interruzione fino al termine della
validità del diritto (per disagio economico) o fino
a quando è necessario l' utilizzo dell'
apparecchiatura elettromedicale (per il disagio
fisico), indipendentemente dal fornitore scelto.
Al fine di recuperare i milioni di euro necessari
all'erogazione del bonus sociale, è stata prevista
già a partire dal 1° Ottobre 2008, l'introduzione di
una nuova componente tariffaria denominata AS
applicata a tutte le utenze (domestiche e non), ad
esclusione dei soggetti destinatari della
compensazione. L'Autorità, contestualmente
all'introduzione del regime di tutela sociale con la
delibera ARG/elt 117/08 e sue successiveintegrazioni
e modificazioni, ha disposto, a partire dal 1°
Gennaio 2009, la revisione della struttura
tariffaria applicata ai domestici prevedendo una
struttura a 4 scaglioni di consumo sui corrispettivi
di vendita e ditrasporto, non solo per i clienti con
tariffa D2 ma anche per quelli con tariffa D3
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