INPS, delineato
il nuovo processo dell’invalidità civile - Dal 1
gennaio 2010 Dal 1° gennaio 2010
Sono state introdotte importanti innovazioni
nel processo di riconoscimento
dei benefici in materia di invalidità civile,
cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità.
L'INPS comunica che con determinazione n.189 del
20 ottobre 2009 è stato
definito il disegno organizzativo e procedurale
per l’applicazione dell’
articolo 20 della legge n. 102/2009, che ha
introdotto importanti innovazioni
nel processo di riconoscimento dei benefici in
materia di invalidità civile,
cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità.
Dal 1° gennaio 2010 il processo di erogazione
delle prestazioni agli invalidi
civili sarà qualificato dai seguenti elementi di
novità:
- la "scheda di segnalazione" è compilata on
line dal medico certificatore,
di fatto attivando l’input per una nuova domanda
di riconoscimento dello stato
invalidante
- anche la sezione "domanda" è compilata on line,
previo abbinamento con il
certificato precedentemente acquisito
- completata la connessione tra i due moduli
(certificato e sezione domanda),
il sistema consente l'inoltro della domanda
all'INPS, attraverso il canale di
Internet
- in fase di accertamento sanitario, la
composizione delle Commissioni ASL è
integrata dalla presenza di un medico dell'INPS
- i verbali sanitari sono redatti in formato
elettronico, a disposizione
degli uffici amministrativi per gli adempimenti
conseguenti
- i riconoscimenti con giudizio unanime danno
luogo all'immediata verifica
dei requisiti socio economici, contenendo al
massimo i tempi di concessione,
fatto salvo il diritto di verifica sanitaria
sempre vigente
- i riconoscimenti (e i mancati riconoscimenti)
a maggioranza generano
l'esame agli atti e l'eventuale disposizione di
una nuova visita. In tali
circostanze, il medico INPS della Commissione si
rende parte attiva nell'azione
di recupero dei pertinenti fascicoli ASL
- la Commissione Medica Superiore effettua il
monitoraggio complessivo dei
verbali e ha, comunque, facoltà dì estrarre
posizioni da sottoporre a ulteriori
accertamenti (sia agli atti, sia con
disposizione di nuova visita)
- l'INPS diventa unica parte nell'ambito del
contenzioso. Nel caso in cui un
giudice nomini un consulente tecnico, alle
operazioni peritali dovrà
obbligatoriamente presenziare un medico INPS.
(Messaggio INPS 29/10/2009, n. 24477
Fonte: ipsoa.it
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