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INPS, delineato il nuovo processo dell’invalidità civile - Dal 1 gennaio 2010 Dal 1° gennaio 2010

 
  Sono state introdotte importanti innovazioni nel processo di riconoscimento
dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità.
 
L'INPS comunica che con determinazione n.189 del 20 ottobre 2009 è stato
definito il disegno organizzativo e procedurale per l’applicazione dell’
articolo 20 della legge n. 102/2009, che ha introdotto importanti innovazioni
nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile,
cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
 
Dal 1° gennaio 2010 il processo di erogazione delle prestazioni agli invalidi
civili sarà qualificato dai seguenti elementi di novità:
 
- la "scheda di segnalazione" è compilata on line dal medico certificatore,
di fatto attivando l’input per una nuova domanda di riconoscimento dello stato
invalidante
 
- anche la sezione "domanda" è compilata on line, previo abbinamento con il
certificato precedentemente acquisito
 
- completata la connessione tra i due moduli (certificato e sezione domanda),
il sistema consente l'inoltro della domanda all'INPS, attraverso il canale di
Internet
 
- in fase di accertamento sanitario, la composizione delle Commissioni ASL è
integrata dalla presenza di un medico dell'INPS
 
- i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione
degli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti
 
- i riconoscimenti con giudizio unanime danno luogo all'immediata verifica
dei requisiti socio economici, contenendo al massimo i tempi di concessione,
fatto salvo il diritto di verifica sanitaria sempre vigente
 
- i riconoscimenti (e i mancati riconoscimenti) a maggioranza generano
l'esame agli atti e l'eventuale disposizione di una nuova visita. In tali
circostanze, il medico INPS della Commissione si rende parte attiva nell'azione
di recupero dei pertinenti fascicoli ASL
 
- la Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei
verbali e ha, comunque, facoltà dì estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori
accertamenti (sia agli atti, sia con disposizione di nuova visita)
 
- l'INPS diventa unica parte nell'ambito del contenzioso. Nel caso in cui un
giudice nomini un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà
obbligatoriamente presenziare un medico INPS.
 
(Messaggio INPS 29/10/2009, n. 24477
 
Fonte: ipsoa.it
 

il CONTRIBUTO DI Gabriele Filistrucchi

 

 

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