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Ministero vuole
sentir parlare di risorse aziendali
descrizione
audio
Progetto di ordinanza che modifica la descrizione
audio standard per i non vedenti sono nell'ambito
della consultazione pubblica.
Termine è fino a febbraio 12, 2010
Brasilia - Il Ministero delle Comunicazioni
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Venerdì 27
novembre, il decreto che stabilisce una
consultazione pubblica due possibili modifiche
complementare Standard 01/2006, progettato per i
servizi di audio-descrizione.
Questa funzione fornisce un canale audio con la
descrizione di immagini e altre informazioni dai
programmi televisivi.
L'obiettivo è quello di promuovere l'accessibilità e
l'inclusione delle persone con disabilità visive.
L'ordinanza mette in progetto di consultazione
pubblica una nuova ordinanza che modifica il testo
della norma sulla descrizione audio.
Il punto 3.3 è quello di impostare la descrizione
audio come "la narrazione, in lingua inglese,
integrato il suono originale dell'opera audiovisiva,
che contiene descrizioni di suoni ed elementi visivi
e le eventuali informazioni supplementari che sono
pertinenti per consentire una migliore comprensione
di questo da parte di persone con disabilità visiva
e
intellettuale.
Per uanto riguarda il punto 7 indica le scadenze per
la descrizione audio ad effetto, che propone un
calendario in cui le stazioni sono già nel canale di
trasmissione digitale ha 12 mesi dal 1 ° luglio 2010
per iniziare la descrizione audio.
Inizialmente, la proposta, le emittenti devono
passare almeno due ore di audiodescrita
programmazione settimanale.
Questa volta è aumentato gradualmente fino a
l'obbligo di fornire 24 ore settimanali
audiodescrito contenuto entro 11 anni.
Nel caso di emittenti non sono trasmissioni in
tecnologia digitale, il tempo è entrato in vigore a
decorrere dalla data di spedizione e di licenze per
l'esercizio delle loro stazioni digitali.
Per gli affiliati o relè, è anche la data di
trasmissione o ritrasmissione di tecnologia
digitale.
Il progetto di ordinanza è stato elaborato sulla
base dei suggerimenti inviati al Ministero delle
Comunicazioni preventiva consultazione pubblica, che
è stata aperta fino al 28 ottobre.
Il ministero reso disponibile sul proprio sito web
tutti i documenti relativi al tema, il formato può
essere letto da screen-software lettore, in modo che
le parti interessate potranno inviare i loro
contributi.
Ora, dopo la compilazione del materiale ricevuto, il
ministero ha raggiunto un progetto di ordinanza con
la modifica proposta, che segue per un ulteriore
consultazione pubblica.
Commenti e suggerimenti sulle modifiche in standard
di descrizione audio deve essere presentata entro il
12 febbraio 2010, preferibilmente tramite il modulo
elettronico disponibile sul ministero su Internet
(www.mc.gov.br).
E 'anche possibile suggerimenti protocollo di
persona presso il ministero, o li trasmette per
posta al seguente indirizzo:
Ministero delle Comunicazioni, Dipartimento di
Elettronica Servizi di Comunicazione, Dipartimento
dei Servizi Grant, Esplanada dos Ministerios, Bloco
"R", allegato, 3rd floor, West Wing, CEP 70044-900,
Brasilia-DF.
La descrizione audio è l'unica caratteristica di
accessibilità che non è ancora entrato in vigore.
Sono già al lavoro per sottotitoli e doppiaggio.
Il complementari Standard o1/2006 - Le funzioni di
accessibilità per le persone con disabilità nelle
trasmissioni di programmazione nelle trasmissioni di
suoni e immagini e la diffusione della televisione -
è stato approvato con il decreto 310 del 27 giugno e
il 2006.
Pratt Danyella / Ascom / Ministero delle
Comunicazioni
Il contenuto del decreto:
Dell'ordinanza n.-985 del 26 novembre 2009
Ministro di Stato per le Comunicazioni, avvalendosi
dei poteri ad essa conferiti con l'art.
87, secondo comma, sezioni II e IV della
Costituzione, e in conformità al decreto n. 5296 del
2 dicembre 2004, come modificato dal decreto n. 5645
del 28 dicembre 2005, decide:
Articolo 1 commenti Sottomettere il progetto di
ordinanza che modifica il punto 3.3 e la sezione 7
della complementare Standard 01/2006 - Le funzioni
di accessibilità per le persone con disabilità nelle
trasmissioni di programmazione nelle trasmissioni di
suoni e immagini e la radiodiffusione
televisione, approvato con decreto n. 310 del 27
giugno 2006.
Articolo 2 Le osservazioni e suggerimenti, in lingua
inglese adeguatamente individuato e che sono di
dominio pubblico, devono essere inviate fino al
23:59 il 12 febbraio 2010, preferibilmente tramite
modulo elettronico, disponibile sul sito http:/
/ www.mc.gov.br.
Punto.
Manifestazioni possono anche essere depositate
presso il Ministero delle comunicazioni o trasmesso
al seguente indirizzo:
Ministero delle Comunicazioni
Dipartimento di Elettronica Servizi di Comunicazione
Dipartimento di Grant Servizi
Esplanada dos Ministerios, Bloco "R", allegato, 3rd
floor, West Wing
70044-900 Brasilia-DF
Articolo 3 Il presente decreto entra in vigore alla
data della sua pubblicazione.
Helio COSTA
ALLEGATO
Ordinanze n.-985, DE 2009
Ministro di Stato per le Comunicazioni, avvalendosi
dei poteri ad essa conferiti con l'art.
87, comma unico, sezioni II e IV della Costituzione,
decide:
Articolo 1 La sottovoce 3.3 e punto 7 della
complementare Standard 01/2006 - Le funzioni di
accessibilità per le persone con disabilità nelle
trasmissioni di programmazione nelle trasmissioni di
suoni e immagini e di radiodiffusione televisiva,
definita dal decreto 310,
Giugno 27, 2006, entrano in vigore con le seguenti
modifiche:
"3.3. Descrizione audio: la narrazione è in inglese,
integrato il suono originale dell'opera audiovisiva,
che contiene descrizioni di suoni ed elementi visivi
e le eventuali informazioni supplementari che sono
pertinenti per consentire una migliore comprensione
di questo da parte di persone con disabilità visiva
ed intellettuale".
(NR)
SCADENZE
7.1.
Caratteristiche di accessibilità che ai punti "a" e
"c" della sottosezione 5.1 della presente Principio
deve essere in esecuzione sul calendario
visualizzato sfruttando il servizio di
radiodiffusione di suoni e immagini e la televisione
di servizio di inoltro (RTV) in base al
il seguente calendario:
7.2 La caratteristica di accessibilità è che la "b"
della sottosezione 5.1 della presente norma deve
essere inviato nei tempi previsti visualizzata
sfruttando il servizio di radiodiffusione di suoni e
immagini e la televisione di servizio di inoltro (RTV)
in base ai tempi stabiliti
la 7.2.1 e 7.2.2 elementi secondari.
7.2.1 Nel caso di generare un fornitore di
programmazione ( "testa-di-rete") di licenza per
trasmettere in tecnologia digitale:
a) almeno un'ora alla settimana, chiaramente
indicato in calendario tra il tempo di 8 (otto) e 14
(quattordici) ore, e un'ora di programmazione
settimanale trasmesso in tempo utile da 20 (venti) e
2 (due) ore in
periodo di dodici (12) mesi a decorrere dal mese di
luglio 1, 2010;
b) almeno due ore a settimana, chiaramente indicato
in calendario tra il tempo di 8 (otto) e 14
(quattordici) ore e due ore alla settimana in
programma trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2
(due) ore in
periodo di 24 (venti quattro) mesi a decorrere dal
luglio 1, 2010;
c) almeno tre ore a settimana, il calendario
chiaramente indicato nel calendario tra l'8 (otto) e
14 (quattordici) ore e tre ore alla settimana in
programma trasmesso in tempo utile tra i 18
(diciotto) e 2 (due) ore in
entro 36 (trentasei) mesi a decorrere dal luglio 1,
2010;
d) almeno quattro ore alla settimana, chiaramente
indicato in calendario tra il tempo di 8 (otto) e 14
(quattordici) ore e quattro ore alla settimana in
programma trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2
(due) ore in
periodo di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dal
luglio 1, 2010;
e)almeno cinque ore alla settimana, chiaramente
indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 14
(quattordici) ore e cinque ore alla settimana in
orario trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2
(due) ore in
periodo di sessanta (60) mesi a decorrere dal mese
di luglio 1, 2010;
f) almeno sei ore alla settimana, chiaramente
indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 14
(quattordici) ore e sei ore alla settimana in
programma trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2
(due) ore in
periodo di 72 (settantadue) mesi a partire da luglio
1, 2010;
g) almeno dieci ore alla settimana, chiaramente
indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2
(due) ore, entro un termine di 84 (ottantaquattro)
mesi a decorrere dal luglio 1, 2010;
h) almeno dodici ore settimanali, chiaramente
indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2
(due) ore, entro 96 (novantasei) mesi a decorrere
dal luglio 1, 2010;
i) con almeno sedici ore alla settimana, chiaramente
indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2
(due) ore, entro un termine di 108 (cento e otto)
mesi a decorrere dal luglio 1, 2010;
j) almeno venti ore settimanali, chiaramente
indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2
(due) ore, entro 120 (centoventi) mesi a partire da
luglio 1, 2010;
k) almeno twenty-quattro ore a settimana,
chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 6
(sei) e 2 (due) ore, entro un termine di 132 (cento
e trentadue) mesi a decorrere dal 1 luglio
2010.
7.2.2.
Nel caso di generare un fornitore di programmazione
( "testa-di-rete") non è concesso in licenza a
trasmettere con la tecnologia digitale:
a) almeno un'ora alla settimana, chiaramente
indicato in calendario tra il tempo di 8 (otto) e 14
(quattordici) ore, e un'ora di programmazione
settimanale trasmesso in tempo utile da 20 (venti) e
2 (due) ore in
il periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di
rilascio della licenza per il funzionamento della
stazione digitale;
b) almeno due ore a settimana, chiaramente indicato
in calendario tra il tempo di 8 (otto) e 14
(quattordici) ore e due ore alla settimana in
programma trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2
(due) ore in
il periodo di 24 (venti quattro) mesi a decorrere
dalla data di rilascio della licenza per il
funzionamento della stazione digitale;
c) almeno tre ore a settimana, il calendario
chiaramente indicato nel calendario tra l'8 (otto) e
14 (quattordici) ore e tre ore alla settimana in
programma trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2
(due) ore in
entro 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di
rilascio della licenza per il funzionamento della
stazione digitale;
d) almeno quattro ore alla settimana, chiaramente
indicato in calendario tra il tempo di 8 (otto) e 14
(quattordici) ore e quattro ore alla settimana in
programma trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2
(due) ore in
il periodo di 48 (quarantotto) mesi a decorrere
dalla data di rilascio della licenza per il
funzionamento della stazione digitale;
e) almeno cinque ore alla settimana, chiaramente
indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 14
(quattordici) ore e cinque ore alla settimana in
orario trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2
(due) ore in
il periodo di sessanta (60) mesi dalla data di
rilascio della licenza per il funzionamento della
stazione digitale;
f) almeno sei ore alla settimana, chiaramente
indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 14
(quattordici) ore e sei ore alla settimana in
programma trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2
(due) ore in
il periodo di 72 (settantadue) mesi dalla data di
rilascio della licenza per il funzionamento della
stazione digitale;
g) almeno dieci ore alla settimana, chiaramente
indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2
(due) ore, entro un termine di 84 (ottantaquattro)
mesi a decorrere dalla data di rilascio della
licenza per l'uso
stazione digitale
h) almeno dodici ore settimanali, chiaramente
indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2
(due) ore, entro 96 (novantasei) mesi a decorrere
dalla data di rilascio della licenza per l'uso
stazione digitale
i) con almeno sedici ore alla settimana, chiaramente
indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2
(due) ore, entro un termine di 108 (cento e otto)
mesi a decorrere dalla data di rilascio della
licenza per l'uso
stazione digitale
j) almeno venti ore settimanali, chiaramente
indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2
(due) ore, entro 120 (centoventi) mesi a decorrere
dalla data di rilascio della licenza per l'uso
stazione digitale
k) almeno twenty-quattro ore a settimana,
chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 6
(sei) e 2 (due) ore, entro un termine di 132 (cento
e trentadue) mesi a decorrere dalla data di
spedizione della
la licenza per il funzionamento della stazione
digitale.
7.3.
In caso di affiliazione o di inoltro: la data di
inizio della trasmissione o ritrasmissione di
tecnologia digitale osservati al momento di servire
sull'accessibilità caratteristiche di cui al comma
5.1, la stessa proporzione di ore e ore di come il
generatore per il trasferimento
programmazione.
(NR).
Articolo 2 Il presente decreto entra in vigore alla
data della sua pubblicazione.
Helio COSTA
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