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Ministero vuole sentir parlare di risorse aziendali

 descrizione audio
Progetto di ordinanza che modifica la descrizione audio standard per i non vedenti sono nell'ambito della consultazione pubblica. Termine è fino a febbraio 12, 2010
Brasilia - Il Ministero delle Comunicazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Venerdì 27 novembre, il decreto che stabilisce una consultazione pubblica due possibili modifiche complementare Standard 01/2006, progettato per i servizi di audio-descrizione. Questa funzione fornisce un canale audio con la descrizione di immagini e altre informazioni dai programmi televisivi. L'obiettivo è quello di promuovere l'accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità visive.
L'ordinanza mette in progetto di consultazione pubblica una nuova ordinanza che modifica il testo della norma sulla descrizione audio. Il punto 3.3 è quello di impostare la descrizione audio come "la narrazione, in lingua inglese, integrato il suono originale dell'opera audiovisiva, che contiene descrizioni di suoni ed elementi visivi e le eventuali informazioni supplementari che sono pertinenti per consentire una migliore comprensione di questo da parte di persone con disabilità visiva e intellettuale.
Per uanto riguarda il punto 7 indica le scadenze per la descrizione audio ad effetto, che propone un calendario in cui le stazioni sono già nel canale di trasmissione digitale ha 12 mesi dal 1 ° luglio 2010 per iniziare la descrizione audio. Inizialmente, la proposta, le emittenti devono passare almeno due ore di audiodescrita programmazione settimanale. Questa volta è aumentato gradualmente fino a l'obbligo di fornire 24 ore settimanali audiodescrito contenuto entro 11 anni.
Nel caso di emittenti non sono trasmissioni in tecnologia digitale, il tempo è entrato in vigore a decorrere dalla data di spedizione e di licenze per l'esercizio delle loro stazioni digitali. Per gli affiliati o relè, è anche la data di trasmissione o ritrasmissione di tecnologia digitale.
Il progetto di ordinanza è stato elaborato sulla base dei suggerimenti inviati al Ministero delle Comunicazioni preventiva consultazione pubblica, che è stata aperta fino al 28 ottobre. Il ministero reso disponibile sul proprio sito web tutti i documenti relativi al tema, il formato può essere letto da screen-software lettore, in modo che le parti interessate potranno inviare i loro contributi. Ora, dopo la compilazione del materiale ricevuto, il ministero ha raggiunto un progetto di ordinanza con la modifica proposta, che segue per un ulteriore consultazione pubblica.
Commenti e suggerimenti sulle modifiche in standard di descrizione audio deve essere presentata entro il 12 febbraio 2010, preferibilmente tramite il modulo elettronico disponibile sul ministero su Internet (www.mc.gov.br). E 'anche possibile suggerimenti protocollo di persona presso il ministero, o li trasmette per posta al seguente indirizzo:
Ministero delle Comunicazioni, Dipartimento di Elettronica Servizi di Comunicazione, Dipartimento dei Servizi Grant, Esplanada dos Ministerios, Bloco "R", allegato, 3rd floor, West Wing, CEP 70044-900, Brasilia-DF.
La descrizione audio è l'unica caratteristica di accessibilità che non è ancora entrato in vigore. Sono già al lavoro per sottotitoli e doppiaggio. Il complementari Standard o1/2006 - Le funzioni di accessibilità per le persone con disabilità nelle trasmissioni di programmazione nelle trasmissioni di suoni e immagini e la diffusione della televisione - è stato approvato con il decreto 310 del 27 giugno e il 2006.
Pratt Danyella / Ascom / Ministero delle Comunicazioni

Il contenuto del decreto:

Dell'ordinanza n.-985 del 26 novembre 2009

Ministro di Stato per le Comunicazioni, avvalendosi dei poteri ad essa conferiti con l'art. 87, secondo comma, sezioni II e IV della Costituzione, e in conformità al decreto n. 5296 del 2 dicembre 2004, come modificato dal decreto n. 5645 del 28 dicembre 2005, decide:

Articolo 1 commenti Sottomettere il progetto di ordinanza che modifica il punto 3.3 e la sezione 7 della complementare Standard 01/2006 - Le funzioni di accessibilità per le persone con disabilità nelle trasmissioni di programmazione nelle trasmissioni di suoni e immagini e la radiodiffusione televisione, approvato con decreto n. 310 del 27 giugno 2006.
Articolo 2 Le osservazioni e suggerimenti, in lingua inglese adeguatamente individuato e che sono di dominio pubblico, devono essere inviate fino al 23:59 il 12 febbraio 2010, preferibilmente tramite modulo elettronico, disponibile sul sito http:/ / www.mc.gov.br
Punto. Manifestazioni possono anche essere depositate presso il Ministero delle comunicazioni o trasmesso al seguente indirizzo:
Ministero delle Comunicazioni
Dipartimento di Elettronica Servizi di Comunicazione
Dipartimento di Grant Servizi
Esplanada dos Ministerios, Bloco "R", allegato, 3rd floor, West Wing

70044-900 Brasilia-DF

Articolo 3 Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione.
Helio COSTA
ALLEGATO
Ordinanze n.-985, DE 2009
Ministro di Stato per le Comunicazioni, avvalendosi dei poteri ad essa conferiti con l'art. 87, comma unico, sezioni II e IV della Costituzione, decide:
Articolo 1 La sottovoce 3.3 e punto 7 della complementare Standard 01/2006 - Le funzioni di accessibilità per le persone con disabilità nelle trasmissioni di programmazione nelle trasmissioni di suoni e immagini e di radiodiffusione televisiva, definita dal decreto 310, Giugno 27, 2006, entrano in vigore con le seguenti modifiche:
"3.3. Descrizione audio: la narrazione è in inglese, integrato il suono originale dell'opera audiovisiva, che contiene descrizioni di suoni ed elementi visivi e le eventuali informazioni supplementari che sono pertinenti per consentire una migliore comprensione di questo da parte di persone con disabilità visiva ed intellettuale". (NR)

SCADENZE
7.1. Caratteristiche di accessibilità che ai punti "a" e "c" della sottosezione 5.1 della presente Principio deve essere in esecuzione sul calendario visualizzato sfruttando il servizio di radiodiffusione di suoni e immagini e la televisione di servizio di inoltro (RTV) in base al il seguente calendario:
7.2 La caratteristica di accessibilità è che la "b" della sottosezione 5.1 della presente norma deve essere inviato nei tempi previsti visualizzata sfruttando il servizio di radiodiffusione di suoni e immagini e la televisione di servizio di inoltro (RTV) in base ai tempi stabiliti la 7.2.1 e 7.2.2 elementi secondari.
7.2.1 Nel caso di generare un fornitore di programmazione ( "testa-di-rete") di licenza per trasmettere in tecnologia digitale:
a) almeno un'ora alla settimana, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 8 (otto) e 14 (quattordici) ore, e un'ora di programmazione settimanale trasmesso in tempo utile da 20 (venti) e 2 (due) ore in periodo di dodici (12) mesi a decorrere dal mese di luglio 1, 2010;
b) almeno due ore a settimana, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 8 (otto) e 14 (quattordici) ore e due ore alla settimana in programma trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2 (due) ore in periodo di 24 (venti quattro) mesi a decorrere dal luglio 1, 2010;
c) almeno tre ore a settimana, il calendario chiaramente indicato nel calendario tra l'8 (otto) e 14 (quattordici) ore e tre ore alla settimana in programma trasmesso in tempo utile tra i 18 (diciotto) e 2 (due) ore in entro 36 (trentasei) mesi a decorrere dal luglio 1, 2010;
d) almeno quattro ore alla settimana, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 8 (otto) e 14 (quattordici) ore e quattro ore alla settimana in programma trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2 (due) ore in periodo di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dal luglio 1, 2010;
e)almeno cinque ore alla settimana, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 14 (quattordici) ore e cinque ore alla settimana in orario trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2 (due) ore in periodo di sessanta (60) mesi a decorrere dal mese di luglio 1, 2010;
f) almeno sei ore alla settimana, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 14 (quattordici) ore e sei ore alla settimana in programma trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2 (due) ore in periodo di 72 (settantadue) mesi a partire da luglio 1, 2010;
g) almeno dieci ore alla settimana, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2 (due) ore, entro un termine di 84 (ottantaquattro) mesi a decorrere dal luglio 1, 2010;
h) almeno dodici ore settimanali, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2 (due) ore, entro 96 (novantasei) mesi a decorrere dal luglio 1, 2010;
i) con almeno sedici ore alla settimana, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2 (due) ore, entro un termine di 108 (cento e otto) mesi a decorrere dal luglio 1, 2010;
j) almeno venti ore settimanali, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2 (due) ore, entro 120 (centoventi) mesi a partire da luglio 1, 2010;
k) almeno twenty-quattro ore a settimana, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2 (due) ore, entro un termine di 132 (cento e trentadue) mesi a decorrere dal 1 luglio 2010.
7.2.2. Nel caso di generare un fornitore di programmazione ( "testa-di-rete") non è concesso in licenza a trasmettere con la tecnologia digitale:
a) almeno un'ora alla settimana, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 8 (otto) e 14 (quattordici) ore, e un'ora di programmazione settimanale trasmesso in tempo utile da 20 (venti) e 2 (due) ore in il periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio della licenza per il funzionamento della stazione digitale;
b) almeno due ore a settimana, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 8 (otto) e 14 (quattordici) ore e due ore alla settimana in programma trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2 (due) ore in il periodo di 24 (venti quattro) mesi a decorrere dalla data di rilascio della licenza per il funzionamento della stazione digitale;
c) almeno tre ore a settimana, il calendario chiaramente indicato nel calendario tra l'8 (otto) e 14 (quattordici) ore e tre ore alla settimana in programma trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2 (due) ore in entro 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di rilascio della licenza per il funzionamento della stazione digitale;
d) almeno quattro ore alla settimana, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 8 (otto) e 14 (quattordici) ore e quattro ore alla settimana in programma trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2 (due) ore in il periodo di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di rilascio della licenza per il funzionamento della stazione digitale;
e) almeno cinque ore alla settimana, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 14 (quattordici) ore e cinque ore alla settimana in orario trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2 (due) ore in il periodo di sessanta (60) mesi dalla data di rilascio della licenza per il funzionamento della stazione digitale;
f) almeno sei ore alla settimana, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 14 (quattordici) ore e sei ore alla settimana in programma trasmesso in tempo tra i 18 (diciotto) e 2 (due) ore in il periodo di 72 (settantadue) mesi dalla data di rilascio della licenza per il funzionamento della stazione digitale;
g) almeno dieci ore alla settimana, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2 (due) ore, entro un termine di 84 (ottantaquattro) mesi a decorrere dalla data di rilascio della licenza per l'uso stazione digitale
h) almeno dodici ore settimanali, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2 (due) ore, entro 96 (novantasei) mesi a decorrere dalla data di rilascio della licenza per l'uso stazione digitale
i) con almeno sedici ore alla settimana, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2 (due) ore, entro un termine di 108 (cento e otto) mesi a decorrere dalla data di rilascio della licenza per l'uso stazione digitale
j) almeno venti ore settimanali, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2 (due) ore, entro 120 (centoventi) mesi a decorrere dalla data di rilascio della licenza per l'uso stazione digitale
k) almeno twenty-quattro ore a settimana, chiaramente indicato in calendario tra il tempo di 6 (sei) e 2 (due) ore, entro un termine di 132 (cento e trentadue) mesi a decorrere dalla data di spedizione della la licenza per il funzionamento della stazione digitale.

7.3. In caso di affiliazione o di inoltro: la data di inizio della trasmissione o ritrasmissione di tecnologia digitale osservati al momento di servire sull'accessibilità caratteristiche di cui al comma 5.1, la stessa proporzione di ore e ore di come il generatore per il trasferimento programmazione. (NR).

 

Articolo 2 Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

 

Helio COSTA
 

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